Negoziazione assistita, ecco come cambiano le liti stragiudiziali

Mercoledì, 05 Novembre 2014

Arriva un nuovo strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il decreto legge 132/2014 introduce, infatti, un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie, la negoziazione assistita da uno o più avvocati, con l'intento di evitare il ricorso innanzi al tribunale e deflettere il numero di giudizi pendenti. Kamsin Vediamo dunque di comprendere le linee chiave di questa novità.

La convenzione di negoziazione assistita da avvocati è prima di tutto un accordo attraverso il quale le parti, che non si sono rivolte a un giudice o a un arbitro, dichiarano di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole. 

All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato dovrà, pertanto, informare il cliente della possibilità di ricorrere a tale strumento con la precisazione che la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell'avvocato. La convenzione non incontra limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro. In relazione al suo concreto contenuto, la convenzione - redatta in forma scritta a pena di nullità - deve indicare sia l'oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).

L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità in specifiche materie. Viene, quindi, previsto in tali ipotesi che colui che agisce in giudizio deve preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione. Ciò vale:

  • per le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  • per le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.

L'improcedibilità non trova invece applicazione per le controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione (compresa l'eventuale opposizione); di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell'azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.

La condizione di procedibilità si considera avverata in caso di mancata adesione o di rifiuto della negoziazione assistita entro 30 gg dall'invito nonché per lo spirare del termine mensile per la conclusione del procedimento. Diversi, poi, gli effetti che la legge riconnette all'accordo o alla sua richiesta formulata alle parti. Prima di tutto la legge specifica che l'invito all'accordo di negoziazione assistita deve contenere l'avviso all'altra parte che il giudice può valutare la mancata risposta o il rifiuto dell'invito con mala fede o colpa grave ai fini di una possibile condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata; per gli stessi motivi, deve essere avvertita l'altra parte della possibilità che il giudice valuti l'esecuzione provvisoria di una pretesa creditoria quando il credito appaia fondato su titolo certo.

L'accordo che definisce la lite ha, inoltre, valore di titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; l'accordo raggiunto deve essere integralmente trascritto nel precetto.  E' sancita, poi, l'illiceità sotto il profilo deontologico della condotta dell'avvocato che impugna l'accordo di cui ha contribuito alla redazione. Infine, l'invito alla stipula della convenzione è causa interruttiva del corso della prescrizione.

Zedde

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