Ok definitivo al decreto legge sulle aree terremotate. Ecco cosa Cambia

Bruno Franzoni Martedì, 24 Luglio 2018
In Gazzetta Ufficiale il testo della legge di conversione. All'interno del provvedimento trova spazio, oltre alla proroga della sospensione degli adempimenti tributari e previdenziali un intervento straordinario di cassa integrazione guadagni di sei mesi.
Via libera definitivo al decreto legge per le zone terremotate. L'Aula della Camera ha approvato la scorsa settimana in seconda lettura la legge di conversione al decreto legge numero 55/2018 senza modifiche rispetto al testo uscito dall'esame del Senato.  Il provvedimento contiene una serie di misure a carattere tributario, previdenziale e assistenziale a sostegno dei lavoratori e delle aziende coinvolte nelle aree del sisma degli anni 2016-2017 (Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio).

Più tempo per il pagamento dei contributi sospesi

Tra le principali novità c'è la modifica della disciplina degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista a favore dei contribuenti interessati dai predetti eventi sismici. In particolare il provvedimento dispone la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, decorra dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in sessanta rate mensili di pari importo, invece delle ventiquattro. In caso di insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, il contribuente può evitare l'iscrizione a ruolo avvalendosi del ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Per quanto riguarda la parte previdenziale viene prorogata, dal maggio 2018 al 31 gennaio 2019, il termine per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, prevedendo che le somme dovute potranno essere rateizzate fino a un massimo di sessanta rate mensili, in luogo delle ventiquattro mensilità previste prima della novella.

E' prorogata al 1° gennaio 2019 la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, compresi quelli degli enti locali.

Altre sospensioni 

Si prevede poi la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1° gennaio 2021, nonché il rimborso degli importi già versati fra il 1° gennaio 2018 e il 29 maggio 2018. Sono differiti i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia. E' affidato alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una "zona rossa", istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della novella. 

Sostegno al reddito

Nel corso dell'esame al Senato, sono state inserite due disposizioni volte a prevedere in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale , nonché a prevedere l'estensione dal 2017 al 2018 della possibilità di impiego delle risorse già destinate alla concessione, in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, della proroga dell'indennità speciale di sostegno al reddito.

In particolare  l'art. 1, comma 6-quater della legge di conversione prevede per l'anno 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, entro il limite massimo di spesa complessivo di 10 milioni di euro per il medesimo anno 2019, per imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni coinvolti nel sisma e contestualmente in un'area di crisi industriale complessa, che presentino processi di riassetto produttivo con connesse problematiche occupazionali, previo accordo stipulato in sede governativa, la concessione di un intervento straordinario di integrazione salariale, con causale di riorganizzazione aziendale, sino al limite massimo di sei mesi. L'intervento straordinario di integrazione salariale è subordinato all'erogazione da parte della Regione interessata di misure di politica attiva finalizzata al reimpiego dei lavoratori sospesi.

L'altra modifica riguarda (art 1-ter) la proroga per tutto il 2018 della concessione del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti già previsto dall'articolo 45, co. 1 del decreto legge 189/2016 nei limiti delle risorse disponibili. L'indennità, come si ricorderà, è concessa dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni coinvolti nel sisma per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o , impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perche' impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico. La misura dell'intervento di sostegno al reddito è concessa nella misura pari al trattamento massimo di Cig ed è assistita da copertura figurativa ai fini pensionistici.

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Documenti: Il testo del decreto legge coordinato in Gazzetta Ufficiale 

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