Terremoto Ischia, Sospesi i versamenti contributivi sino al 30 giugno 2023

Venerdì, 07 Aprile 2023
I chiarimenti in un documento dell'Inps. La sospensione riguarda i contributi previdenziali in scadenza tra il 26 novembre 2022 ed il 30 giugno 2023. I contributi sospesi dovranno essere versati in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 oppure in 60 rate mensili senza interessi.

Sospesi gli obblighi informativi ed il versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati coinvolti nel terremoto di Ischia dello scorso autunno in scadenza tra il 26 novembre 2022 ed il 30 giugno 2023. Lo rende noto l'Inps nella Circolare n. 36/2023 pubblicata l’altro giorno ad illustrazione di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 186/2022 per alleviare gli effetti dell’emergenza.

Beneficiari

Ne potranno beneficiare i soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno e agli oneri contributivi «riferiti alle attività svolte nei medesimi comuni».

Con riferimento alla platea dei soggetti coinvolti l’Inps precisa che si tratta:

  • dei datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
  • dei committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.

I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire del beneficio soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno. In caso di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi il beneficio riguarda esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nel medesimo territorio.

Sospensione contributiva

La sospensione, precisa l'Inps, sospende pure gli adempimenti informativi oltre che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresa la quota di competenza del lavoratore) in scadenza nel periodo temporale dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 nonché le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps e le quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Non formano oggetto di sospensione, invece, i versamenti riferiti alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale, eventualmente ancora in corso nel periodo in questione.

Si tratta, in sostanza, delle contribuzioni di competenza da dicembre 2022 a maggio 2023 per le aziende con dipendenti e delle aziende committenti. Per artigiani e commercianti la sospensione riguarda le scadenze dei contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022: dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il IV trimestre 2022; dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2023; e dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023.

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps la sospensione riguarda i contributi relativi al secondo acconto per l’anno 2022, i contributi relativi al saldo per l’anno 2022, nonché al primo acconto per l’anno 2023. Per gli agricoli autonomi la sospensione interessa il versamento del 16 gennaio 2023 riferito alla quarta rata del 2022. Per i domestici il pagamento dei contributi relativi al IV trimestre 2022 e al I trimestre 2023.

Versamento della contribuzione sospesa

I soggetti che si avvalgono della sospensione dovranno versare i contributi sospesi, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023. In alternativa è possibile rateizzare l’onere, senza interessi e sanzioni, in 60 rate mensili di pari importi con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Entro la stessa decorrenza vanno versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione. Come al solito vige il principio secondo cui non è ammesso il rimborso dei contributi già versati.

Serve la domanda

Per avvalersi del beneficio occorre produrre apposita domanda, alla Struttura INPS territorialmente competente, utilizzando il modello «SC100» reperibile nella sezione “Moduli” del portale Istituzionale. Potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, interessi diverse Gestioni previdenziali. L’Inps verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.

Stop agli avvisi di addebito Inps

Nei confronti dei medesimi soggetti sopra individuati il documento ricorda che il dl n. 186/2022 ha sospeso sino al 30 giugno 2023 sia i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sia gli avvisi di addebito (quelli emessi dall’Inps hanno valore di titolo esecutivo). La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte degli interessati. Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione della circolare e fino alla data del 30 giugno 2023, l’Istituto non procederà alla formazione e alla notifica di avvisi di addebito relativi ai periodi oggetto di sospensione.

Sospensione dei termini

L’Inps ricorda, infine, che il citato dl n. 186/2022 ha sospeso pure il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022. La sospensione riguarda anche «i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali».  Il termine, spiega l’Inps, è ripreso a decorrere dal 1° gennaio 2023.  

Documenti: Circolare Inps 36/2023

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