Campi Flegrei, Entro il 10 dicembre si pagano i contributi sospesi

Martedì, 21 Ottobre 2025
I chiarimenti in un documento dell'Istituto di Previdenza dopo la sospensione dei termini contenuta nel dl n. 65/2025. Coinvolti sia le imprese con dipendenti, datori di lavoro domestici, commercianti, artigiani, professionisti con partiva iva e committenti che versano presso la gestione separata.

I contributi sospesi tra il 13 marzo ed il 31 agosto 2025 per gli eventi sismici verificatisi nella zona dei Campi Flegrei dovranno essere versati, in unica soluzione, entro il 10 dicembre 2025. Lo rende noto l’Inps, tra l’altro, nella Circolare n. 138/2025 in cui detta le istruzioni in merito alla sospensione contributiva prevista dall’articolo 11 del decreto legge n. 65/2025 convertito con legge n. 101/2025.

La sospensione

La disposizione da ultimo richiamata, come noto, per alleviare le conseguenze dell’attività sismica nella zona dei Campi Flegrei (Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli e di parte del Comune di Napoli) ha provveduto alla sospensione sia degli obblighi informativi che il versamento dei relativi contributi previdenziali presso l’Inps in scadenza tra il 13 marzo ed il 31 agosto 2025. Sono compresi nella sospensione anche i versamenti, in scadenza sempre nel medesimo periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Inps e agli atti di accertamento da vigilanza documentale. Rientra nella sospensione anche il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricade nel predetto periodo di sospensione.

I soggetti coinvolti

Con riguardo al perimetro soggettivo l’Inps spiega che la sospensione riguarda i soggetti che al 13 marzo 2025 avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa (dichiarata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) negli immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità. Tali soggetti verranno individuati con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare.

Si tratta nello specifico dei:

  • datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
  • committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per i datori di lavoro privati la sospensione, spiega l’Inps, riguarda anche la quota di contribuzione a carico del lavoratore (cioè di regola il 9,19% della retribuzione imponibile) ed interessa il periodo di competenza febbraio-luglio 2025 (dato che la sospensione cade sul periodo tra il 13 marzo 2025 ed il 31 agosto 2025). Idem per quanto riguarda i committenti che fanno ricorso a collaborazioni coordinate e continuative.

Per i domestici la sospensione interessa le scadenze di pagamento comprese tra le predette date, quindi quelle del 1° trimestre 2025 (scadenza il 10 aprile 2025) e del 2° trimestre (scadenza 10 luglio 2025).

Per artigiani e commercianti la sospensione interessa le scadenze dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo e secondo trimestre del 2025. Possono altresì essere comprese – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2024, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2025.

Per i professionisti con partita iva la sospensione riguarda le scadenze relative ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo per l’anno di imposta 2024, nonché al primo acconto per l’anno di imposta 2025.

Serve la domanda

Per invocare la sospensione il contribuente deve presentare apposita domanda all’ente previdenziale secondo le istruzioni contenute nel documento e differenti a seconda della categoria. La contribuzione già versata peraltro non può formare oggetto di rimborso.

Versamento in unica soluzione

La contribuzione che ha formato oggetto di sospensione dovrà essere versata in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025. Entro la medesima data del 10 dicembre 2025 devono essere effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione, ossia dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.

Cartelle esattoriali

Infine l’Inps spiega che la sospensione riguarda anche i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi di addebito con valore di titolo esecutivo.  

La sospensione, in tal caso, interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati e non si procede al rimborso di quanto già versato. I termini di versamento relativi agli avvisi di addebito riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

La sospensione, peraltro, interessa anche i versamenti e gli adempimenti connessi alla cd. «Rottamazione quater» in scadenza tra il 13 marzo ed il 31 agosto 2025. Viene, infine, concessa una proroga di tre mesi dei termini per la riammissione alla Rottamazione quater in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.

Documenti: Circolare Inps 138/2025

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