Pensioni, Cambia l'inquadramento previdenziale delle Casse Edili

Bruno Franzoni Venerdì, 05 Gennaio 2018
L'Inps muta orientamento circa l'inquadramento previdenziale delle Casse Edili e delle scuole di formazione professionali edili e dei comitati territoriali per la sicurezza.
Le Casse edili svolgono attività ausiliarie all'edilizia e dunque vanno inquadrate, dal punto di vista presidenziale, nel settore industria. Lo stesso vale anche per le scuole di formazione professionali in edilizia e i comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia. Lo chiarisce l'Inps nella circolare 193 del 29 dicembre. Le Casse edili, ricorda l'Istituto, sono enti paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro del settore dell'edilizia che svolgono un ruolo di rilievo nell'assicurare al lavoratori una pane importante del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro, nonché significative prestazioni integrative sul piano previdenziale e assistenziale. Le prestazioni sono finanziate tramite il versamento dei contributi, che sono in parte a carico del datore di lavoro e in parte a carico del lavoratore stesso. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 49 della Legge 9 marzo 1989, n. 88, le Casse edili erano state classificate fra le attività ausiliarie dell'edilizia, con il c.s.c. (codice statistico contributivo) 11305, sempre che non fossero già state inquadrate in tale settore. Con la circolare n. 80 del 25 giugno 2014, in seguito ad approfondimenti circa la natura dell'attività svolta era stata stabilita la variazione dell'inquadramento dal settore Industria (attività ausiliaria dell'edilizia) al settore terziario, tenuto conto che l'attività esercitata dalle Casse non poteva essere più considerata una vera e propria attività ausiliaria in senso tecnico delle imprese edili.

Tuttavia, sempre nel 2014 era stata sospesa l'efficacia dei provvedimenti di reinquadramento già notificati alle Casse edili e le Strutture territoriali erano state invitate a ripristinare la situazione quo ante, in attesa di successive istruzioni. Gli approfondimenti sviluppati per la definizione del corretto inquadramento previdenziale delle Casse edili, hanno messo in evidenza come altri organismi di natura bilaterale insistano nel settore dell'edilizia con compiti di addestramento e formazione professionale, nonché di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero le scuole edili di formazione professionale e i comitati paritetici per la sicurezza, anch'esse tipicamente inquadrate fra le attività ausiliarie dell'edilizia, con il c.s.c. 11305.

Tutti questi organismi appaiono caratterizzati dalle stesse condizioni: a) svolgimento di funzioni ausiliarie dell'attività edile, funzioni che altrimenti sarebbero svolte direttamente dalle aziende edili attraverso il proprio personale; b) destinazione esclusiva dei propri servizi nei confronti delle aziende del settore dell'edilizia; c) applicazione, al proprio personale, del contratto collettivo di lavoro dell'edilizia; d) svolgimento delle proprie funzioni in un assetto bilaterale, che vede la partecipazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

La contestuale sussistenza di tali condizioni porta ora l'Inps a ritenere che l'inquadramento previdenziale maggiormente adeguato da attribuire alle Casse edili, alle scuole di formazione professionale per l'edilizia e ai comitati paritetici territoriali per la sicurezza in edilizia sia rinvenibile nelle attività ausiliarie dell'edilizia, cui corrisponde il codice statistico contributivo 11305 e codice Ateco2007 94.11.00. Di conseguenza, le sedi dell'Istituto territorialmente competenti provvederanno a operare l'inquadramento dei citati organismi sulla base del c.s.c. 11305 e codice Ateco2017 94.11.00 con efficacia ex nunc.

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