Pensioni, Campagna RED 2020-2021 prorogata al 21 marzo

Mercoledì, 09 Marzo 2022
Le indicazioni in una nota dell'Inps. Lo slittamento interessa i termini di conclusione della Campagna Red Ordinaria (per i residenti in Italia) 2021, Solleciti 2020 e invalidità civile 2020 in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria in atto sul territorio nazionale.

Ci sarà tempo sino al 21 marzo 2022 (anziché sino al 28 febbraio 2022) per la conclusione delle Campagne red ordinaria 2021 (anno reddito 2020), Solleciti 2020 (anno reddito 2019) e inv civ ordinaria 2020. Lo comunica l'Inps nel messaggio n. 1083/2022 in considerazione del perdurante stato di emergenza sanitaria.

Come noto i titolari di prestazioni collegate al reddito erogate dall’INPS hanno per legge l’obbligo, a pena di revoca della prestazione, di comunicare all’Istituto la situazione reddituale che incide sul diritto o sulla misura della prestazione stessa, ai sensi dell’art. 13, comma 6, lett. c, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modifiche dalla L. 122/2010. Ogni anno, pertanto, l'istituto lancia le cd. campagne RED volte ad acquisire i redditi rilevanti con riferimento ai percettori di determinate prestazioni assistenziali e previdenziali il cui diritto o la misura delle stesse dipenda da redditi del beneficiario e dei propri familiari che non sono già noti all'istituto di previdenza tramite il casellario generale dei pensionati o le dichiarazioni reddituali all'amministrazione fiscale. Si tratta, in particolare, dell'integrazione della pensione al trattamento minimo, delle maggiorazioni sociali, dei trattamenti di famiglia, delle pensioni ai superstiti, della somma aggiuntiva per pensioni basse (cd. "quattordicesima") e delle prestazioni erogate nei confronti dei minorati civili con meno di 65 anni (ex art. 12 legge 412/1991).

Interessati alla presentazione della dichiarazione reddituale sono:

a) i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente;

b) i titolari di prestazioni collegate al reddito che  non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF). Per esempio il lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o sostitutiva dell' IRPEF;

c) coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione. Per esempio coloro che hanno un reddito da pensione e un reddito da abitazione principale;

d) i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI PF), come per esempio, i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche occasionale.

La dichiarazione reddituale non deve esser presentata dai pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o REDDITI PF) integralmente tutti i redditi (propri e se previsto dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. In questi casi l'INPS acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla legge.

Proroga al 21 marzo

Ebbene tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in atto sul territorio nazionale per la diffusione del virus c.d. “COVID-19”, l'Inps comunica di aver prorogato il termine di conclusione delle Campagne red ordinaria 2021 (anno reddito 2020) e Solleciti 2020 (anno reddito 2019), inv civ ordinaria 2020 per facilitare i soggetti tenuti all'adempimento. Pertanto, fino al 21 marzo 2022 per la presentazione delle dichiarazioni reddituali (Modelli RED – Campagna ordinaria 2021 e Solleciti 2020) e delle dichiarazioni di responsabilità (Campagna INV CIV ordinaria 2020 -  Modelli ACC.AS/PS) continueranno ad essere a disposizione dei cittadini il Contact Center integrato dell’Istituto, i servizi online, accessibili dal portale internet, “RED semplificato” e “Dichiarazioni di responsabilità”, e le Strutture territoriali dell’Istituto.

Le dichiarazioni aventi ad oggetto l’eventuale frequenza scolastica dei titolari di prestazioni assistenziali (ICRIC FREQUENZA) e le informazioni relative all’eventuale svolgimento di attività lavorativa da parte dei titolari delle prestazioni di invalidità civile (ICLAV) avvenute nell’anno 2020 (adempimenti esclusi dal servizio affidato ai CAF e ai soggetti abilitati all’assistenza fiscale) potranno essere rese direttamente dal cittadino tramite il servizio online dedicato “Dichiarazioni di responsabilità”, accessibile con PIN dispositivo o credenziali SPID di secondo livello o con la Carta di Identità Elettronica, oppure avvalendosi del Contact Center integrato INPS o tramite le Strutture territoriali dell’Istituto.

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