Pensioni, Niente sconto fiscale sui trattamenti integrativi degli ex dipendenti pubblici sui montanti anteriori al 2018

Valerio Damiani Lunedì, 14 Settembre 2020
I chiarimenti in una risoluzione dell'agenzia delle Entrate dopo la Riforma del 2018. Le prestazioni integrative erogate in forma di rendita periodica nei confronti di ex dipendenti pubblici restano agganciate alla disciplina fiscale prevista in ragione del periodo di maturazione dei relativi montanti.
Niente sconti fiscali per le prestazioni integrative erogate in forma di rendita periodica per gli ex dipendenti pubblici sui montanti maturati sino al 31 dicembre 2017. Lo ha chiarito la risoluzione 51/E del 9 Settembre 2020 con la quale l'Agenzia delle Entrata risponde ad un quesito proposto da una Pa in relazione alla nuova disciplina fiscale di favore introdotta con la legge di bilancio per il 2018.

La disciplina

In sostanza, secondo l'Agenzia, per le prestazioni erogate in forma di rendita periodica, che costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente la parte relativa ai montanti maturati fino al 31/12/2000 è soggetta a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito ed è imponibile per l'87,50% dell'ammontare percepito; la parte relativa ai montanti maturati dall'1/1/2001 al 31/12/2006 è soggetta a tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito ed è imponibile per l'intero ammontare percepito al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti finanziari tassati in capo al fondo; la parte relativa ai montanti maturati dall'1/1/2007 è assoggettata a tassazione con una ritenuta a titolo di imposta del 15%, che si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti. Quest'ultimo regime fiscale non ha trovato però applicazione sino al 31 dicembre 2017 per la mancata adozione del decreto legislativo attuativo della Riforma del Dlgs 252/2005.

L'applicabilità del regime fiscale di cui al dlgs 252/2005, con la legge di bilancio 2018, è stata estesa ai dipendenti pubblici che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, mentre a quelli che risultano già iscritti a forme pensionistiche complementari, il regime si applica limitatamente ai montanti maturati a partire da questa data; mentre per i montanti precedenti si applicherà la tassazione ordinaria. Secondo l'Agenzia, dunque, il regime fiscale delle prestazioni di previdenza complementare erogate nei confronti dei dipendenti pubblici relative ai montanti maturati fino al 31/12/2017 è rimasto quasi immutato (salvo quanto affermato nella sentenza n. 218 del 2019 dalla Corte Costituzionale con la quale è stato stabilito che limitatamente alle prestazioni di riscatto volontario deve applicarsi, per i montanti maturati a partire dal 1° gennaio 2007, la medesima disciplina prevista per i lavoratori dipendenti del settore privato e, cioè, quella di cui all'articolo 14 del d.lgs. n. 252 del 2005). Nel caso in esame, alle prestazioni pensionistiche integrative riferibili al fondo interno di previdenza istituito dall'ente e soppresso nel 1999, trova applicazione l'Irpef all'87,5%.


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