Pensioni, Ok alla previdenza integrativa Europea

Giovedì, 11 Agosto 2022
In Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che, in attuazione del regolamento Europeo 2019/1238, regola l’accesso al «Pepp», il piano di previdenza individuale caratterizzato dalla piena portabilità tra tutti i paesi Ue.

Il prossimo 23 agosto entrerà ufficialmente in vigore il «Pepp», la forma di previdenza complementare che assicura la piena portabilità tra tutti i paesi Ue. Lo stabilisce il dlgs n. 114/2022, pubblicato in G.U. n. 184/2022 lo scorso 3 agosto, che recepisce la direttiva Ue n. 1238/2019. Sarà un prodotto previdenziale ad adesione e contribuzione volontaria (cioè appartenente al pilastro delle pensioni integrative), al quale, tuttavia, non sarà possibile versare il trattamento di fine rapporto lavoro (Tfr).  

Il Pepp

Il prodotto sarà un’alternativa ai prodotti esistenti e previsti dal dlgs n. 252/2005 dei quali, tuttavia, ne mutua tutte le principali caratteristiche in termini di contribuzioni, prestazioni, anticipazioni e relativa fiscalità agevolata.

Obiettivo è consentire ai cittadini Ue di avere accesso a un nuovo prodotto pensionistico caratterizzato, tra l'altro: dalla possibilità di essere realizzato e distribuito da una platea molto più ampia di operatori (compagnie assicurative, banche, fondi pensione, società d'investimento); da regole semplici e predefinite, tra cui il «basic Pepp», obbligatorio se il ventaglio di offerte prevede più linee d'investimento da un regime di piena portabilità fra gli stati membri dell'Ue e dalla libertà di trasferimento da un intermediario a un altro in caso di trasferimento in un altro Stato membro dell'Unione.

Fase di Accumulo

I contributi si versano su base volontaria, dagli stessi risparmiatori o dai loro datori di lavoro/committenti e sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un massimo 5.164,57 euro. Andranno ad alimentare il cd. «sottoconto italiano», cioè la sezione del prodotto previdenziale in cui confluiranno i conferimenti domestici. È prevista, altresì, la possibilità di finanziare, mediante versamento di contributi, la posizione previdenziale di soggetti fiscalmente a carico. Il risultato netto maturato in ciascun periodo d’imposta dei PEPP è soggetto all’imposta sostitutiva del 20%, così come per le altre forme di prevenzione complementare. Tuttavia non sarà possibile destinare al PEPP il trattamento di fine rapporto (TFR).

Il versamento dei contributi potrà proseguire anche una volta raggiunta l’età pensionabile prevista nella gestione obbligatoria di appartenenza purché alla data di pensionamento risulti almeno un anno di contribuzione al «sottoconto italiano».

Fase di decumulo

Anche il panorama delle prestazioni ricalca quello delle tradizionali forme di previdenza complementare. Al raggiungimento del diritto a pensione nell’ordinamento obbligatorio di riferimento l’assicurato avrà diritto alla rendita o alla liquidazione in capitale (sino al 50%) delle somme maturate nel «sottoconto italiano». Sarà possibile anche chiedere un anticipo della prestazione maturata (es. per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie, eccetera) e la Rita, la rendita integrativa temporanea anticipata.

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