Pensioni, Tutti i soci di cooperative sono "piccoli pescatori"

Nicola Colapinto Domenica, 11 Luglio 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS dopo la modifica operata dal dl n. 104/2020. La cooperativa dovrà curare gli adempimenti contributivi anche nei confronti dei soci di cooperative di servizi di pesca. 
Il regime previdenziale della piccola pesca stabilito dalla legge n. 250/1958 si applica a tutti i soci di cooperative di pesca ancorché la cooperativa non svolga un'azione di guida dei soci nello svolgimento dell'esercizio della pesca. Lo rende noto l'INPS nella circolare n. 100/2021 in attuazione della norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 10-bis del dl n. 104/2020 convertito con la legge n. 126/2020.

Piccola Pesca

Come noto la legge n. 250/1958 assicura un regime previdenziale speciale, oltre ai pescatori di mestiere delle acque interne, ai marittimi previsti dall'articolo 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda. L’attività di pesca deve risultare l’occupazione esclusiva o prevalente e la medesima deve essere esercitata in forma autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione, con organizzazione individuale o anche associata tramite società cooperative o società di persone (si veda, per tale ultimo aspetto, la Circolare Inps n. 38/2021).

Tale regime prevede specifici criteri da seguire al fine del computo dei contributi, fissando al riguardo un salario convenzionale, con conseguente non assoggettabilità degli assicurati al criterio del parametro contributivo minimo settimanale, introdotto dall'art. 7 della legge n. 638 del 1983, riferibile unicamente ai lavoratori dipendenti.

Soci di cooperative

I chiarimenti riguardano, in particolare, lo svolgimento dell'attività attraverso società cooperative di pescatori. Prima dell'entrata in vigore dell'articolo 10-bis del dl n. 104/2020 il Ministero del Lavoro aveva espresso l'orientamento secondo cui l'attività è considerata inquadrabile nel regime previdenziale di cui alla legge n. 250/1958 a condizione che l’organismo cooperativo eserciti un’attività di guida dei soci nello svolgimento dell’esercizio della pesca e di coordinamento delle singole prestazioni lavorative, al fine dello scopo mutualistico, anche quando l’armamento dei natanti non è assunto direttamente dalla cooperativa. Sono rimaste pertanto escluse le società non strutturate come cooperative di produzione e lavoro e cioè che svolgevano solo attività di servizio ai propri associati, quali servizi di natura amministrativa e fiscale, l'acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici conferiti dai soci, o la loro trasformazione.

L'articolo 10-bis del dl n. 104/2020, con norma di interpretazione autentica, ha esteso il regime previdenziale di cui alla legge n. 250/1958 a tutti i soci di cooperative di pesca a prescindere dal tipo di attività svolta comprendendo, pertanto, anche le cooperative di servizi. Di conseguenza, spiega l'INPS, anche per i soci di queste cooperative gli adempimenti contributivi devono essere effettuati direttamente dalla cooperativa e non dai singoli associati. Sono salvi i versamenti contributivi eventualmente effettuati direttamente dai soci delle cooperative, prima della data di entrata in vigore della legge n. 126/2020 (14 ottobre 2020).

Uniemens

Per quanto riguarda gli adempimenti le cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne sono tenute alla compilazione e all’invio della denuncia Uniemens, nonché al versamento tramite il modello “F24” della contribuzione obbligatoria dovuta per i propri soci. 

Il versamento dei contributi dovuti per i soci deve essere effettuato negli stessi termini osservati dalla generalità dei datori di lavoro per il pagamento dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti (ossia entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto il periodo di paga cui si riferisce la denuncia contributiva).

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Documenti: Circolare Inps 100/2021

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