Superbonus 110%, no all'anticipo dal fondo pensione integrativo

Valentino Grillo Venerdì, 28 Maggio 2021
I chiarimenti in una nota della COVIP. Niente anticipo del fondo pensione integrativo se l'iscritto non sostiene costi effettivi per la ristrutturazione della prima casa.
L'Ecobonus al 110% non consente l'anticipazione del fondo pensione integrativo. Se il contribuente non ha sostenuto alcun costo per l'intervento edilizio grazie allo sconto integrale in fattura non può richiedere al proprio fondo pensione alcuna anticipazione. Lo precisa la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) in risposta ad un quesito posto da una forma di previdenza complementare.

La questione riguarda la possibilità per gli iscritti di richiedere al proprio fondo pensione anticipazioni per realizzare interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti la prima casa di abitazione. In particolare, alla Commissione di Vigilanza è stato chiesto se l'anticipazione sia ammissibile anche in assenza del bonifico parlante che attesti l'effettivo sostenimento della spesa da parte del contribuente, circostanza possibile ove quest'ultimo ricorra ai benefici fiscali dell'Ecobonus optando per il cd. sconto diretto in fattura.  

I chiarimenti

La Covip ricorda che chi beneficia dell'Ecobonus (e altre misure fiscali) ha diverse opzioni, tra di loro alternative, potendo fruire di una detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi; optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino all'importo stesso del corrispettivo, anticipato dai fornitori e da questi recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di cessione ad altri soggetti, comprese le banche; avvalersi della cessione del credito d'imposta, con facoltà di cessione ad altri soggetti, comprese le banche. L'agevolazione, pertanto, prevede la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni (cd sconto in fattura) o, ancora, per la cessione dello sconto fiscale.

Secondo la Covip, poiché l'anticipazione per interventi di ristrutturazione della prima casa, da parte del fondo pensione, ha la sua ratio nell'esigenza di concorrere al pagamento delle spese sostenute dall'iscritto, deve ritenersi esclusa nel caso di interventi che non comportino oneri a carico dell'iscritto, come nel caso dello sconto integrale sul corrispettivo dovuto. Diversamente, e solo in caso di sconto parziale, invece, l'iscritto può beneficiare di un'anticipazione, da erogarsi con riferimento all'effettivo esborso sostenuto.

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