Apprendistato, stabilizzazione al 20% nelle aziende con oltre 30 dipendenti

Venerdì, 18 Aprile 2014
Torna in vita anche se con una diversa formulazione, il passaggio della legge 92/2012 che prevedeva una quota delle stabilizzazioni per gli apprendisti.

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Sbarcherà martedì prossimo alla Camera il disegno di legge di conversione del decreto Poletti (dl 34/2014). Con le ultime modifiche licenziate in Commissione Lavoro viene lasciata sostanzialmente intatta la struttura generale del testo ma sono state apportate alcune modifiche per quanto riguarda la disciplina dei contratti a termine del contratto di apprendistato.

Per quanto riguarda il contratto a tempo determinato resta confermato il venir meno dell'obbligo di indicazione della causale cioè della ragione per cui si stipula l'accordo per un periodo limitato di tempo mentre subisce una sforbiciata la possibilità delle proroghe. Che scendono, all'indomani dell' intesa delle forze politiche della maggioranza, da 8 a 5 fermo restando il vincolo massimo della durata di 36 mesi.

Tra gli emendamenti approvati Commissione c'è anche la precisazione che il tetto del 20 per cento di rapporti a termine dovrà essere determinato sul numero degli occupati a tempo indeterminato dell'impresa in forza al primo gennaio dell'anno di assunzione. 

Sull'apprendistato poi dovrebbe vedere la luce di nuovo, per le imprese che hanno più di 30 dipendenti che vogliono dotarsi di nuovi apprendisti, dell'obbligo di regolarizzare una quota pari almeno al 20 per cento di quelli già in organico. L'orientamento ha scontentato il nuovo centrodestra secondo cui la norma impone una logica non di impresa che penalizza i giovani e fornisce un disincentivo grave per le aziende che finiranno per non assumerli.

Relativamente alla formazione pubblica obbligatoria gli emendamenti della Commissione Lavoro hanno previsto che dovrà essere offerta dalle regioni oppure il datore di lavoro non avrà più alcun dovere. L'emendamento del Pd prescrive infatti che "qualora l'amministrazione non provveda ad informare l'impresa, entro 45 giorni dalla comunicazione di cessazione del rapporto, le modalità per fruire dell'offerta formativa pubblica, l'azienda non sarà tenuta ad integrare la trasmissione di competenze di tipo professionale ed i mestieri con quella finalizzata all'acquisizione di abilità di base trasversale".

Ora gli emendamenti passeranno all'esame dell'Assemblea.

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