Articolo 18, ecco le nuove regole dopo l'ok al Jobs Act

Domenica, 07 Dicembre 2014
Stop al reintegro nei casi di licenziamento per motivi economici od organizzativi e limiti certi per i licenziamenti disciplinari. Le misure si applicheranno solo ai nuovi assunti con il contratto a tutele crescenti.

Kamsin Con il via libera definitivo del Senato al Jobs Act il Governo cambierà, già entro la fine dell'anno, il sistema di tutele contro i licenziamenti illegittimi. La principale novità su questo fronte è che per tutti i nuovi assunti dal 1° gennaio 2015 con contratto a tempo indeterminato cadrà il totem simbolo dello Statuto dei lavoratori: sarà possibile licenziare anche per ingiustificato motivo economico o disciplinare pagando solo un indennizzo (e non dovendo piu' reintegrare in servizio il dipendente). 

Licenziamenti Economici - In altri termini le tutele dell’art.18 non varranno più per i licenziamenti economici: il lavoratore non potrà più ricorrere al giudice per chiedere il reintegro nel posto di lavoro, gli spetterà invece «un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio».

Si ipotizza una mensilità e mezza ogni anno di anzianità di servizio sino ad un tetto di 24 mensilità. In ogni caso, per limitare il ricorso al giudice, sarà incentivata la conciliazione: l’azienda potrebbe versare subito un indennizzo al lavoratore, fino a 18 mensilità esentasse, con la possibilità di chiudere l’accordo in un mese. A differenza di quanto avviene ora, il reintegro non sarà più possibile nemmeno se la motivazione è «manifestamente insussistente».

Licenziamenti Disciplinari - Sul fronte dei licenziamenti disciplinari la tutela reale rimarrà ma solo per fattispecie limitate assimilabili ai licenziamenti discriminatori. Ed è proprio questo il nodo più complicato da sciogliere. Anche qui la regola è l’indennizzo crescente con l’anzianità, ma in tribunale il reintegro resterà possibile in alcune «specifiche fattispecie» che saranno definite nel decreto attuativo. L’idea è quella di consentire il reintegro solo in caso di insussistenza del fatto materiale che viene contestato al lavoratore (si era ipotizzato anche, in un primo momento, che il reintegro potesse essere disposto solo quando l'azienda accusa il lavoratore di un reato grave che poi si rivela falso).

Ma la definizione è complessa e resta sempre in piedi la cosiddetta opzione spagnola (il cd. opting out): l’azienda potrebbe scegliere l’indennizzo anche se il giudice disponesse il reintegro. A quel punto, però, dovrebbe pagare un indennizzo ancora più alto. In tal caso si passerebbe da un minimo di 6 mesi di stipendio, anche se il dipendente è stato appena assunto ed un tetto massimo piu' alto rispetto a quello base: 30 mensilità, forse 36.

Licenziamenti Discriminatori - Non cambia niente per i licenziamenti nulli o discriminatori, cioè quelli motivati da ragioni politiche, religiose o di orientamento sessuale. In tutti i casi scatterà il reintegro nel posto di lavoro. Si tratta di ipotesi piu' di scuola che di reale applicazione. E' il caso, ad esempio, del datore che licenzia la madre durante il primo anno di vita del bambino o per motivi razziali, sessuali o legati al credo religioso.

PMI - I nodi da sciogliere riguardano anche gli effetti sulle piccole e medie imprese, cioè quelle con meno di 15 dipendenti a cui, attualmente, non si applica l'articolo 18. L'obiettivo è evitare l'aggravio dei costi e, pertanto, dovrebbe essere confermata la disciplina attualmente vigente: l'indennizzo, in caso di licenziamento illegittimo, oscilla tra le 2,5 e le 6 mensilità massime.

L'ambito di applicazione - Come scritto nella delega e come ribadito più volte dal governo, il contratto a tutele crescenti si applicherà solo ai nuovi assunti: non solo i giovani al primo contratto ma anche chi già adesso lavora e cambierà azienda. Almeno per ora, dunque, non cambia nulla per chi è già assunto con un contratto a tempo indeterminato. 

guidariformalavoro

Zedde

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