Asdi, Addio dal 2018 al sussidio economico per gli ultra 55enni

Giorgio Gori Mercoledì, 17 Gennaio 2018
Una nota Inps ricorda che il sostegno residuale contro la disoccupazione è stato sostituito dal Reddito di Inclusione a partire dal 1° gennaio 2018. 
L'Assegno di disoccupazione residuale chiude i battenti. Lo certifica l'Inps con il messaggio 196 pubblicato oggi dall'Istituto di previdenza. Con l'approvazione del decreto legislativo 147/2017 attuativo del reddito di inclusione il sostegno al reddito residuale per gli ultra55enni introdotto dal 1° maggio 2015 con la Riforma degli ammortizzatori sociali (Dlgs 22/2015non potrà più essere riconosciuto. La soppressione dell'ammortizzatore sociale deriva dalla circostanza che le platee destinatarie dell'Asdi sono state inglobate interamente nel reddito di inclusione e, pertanto, la misura non aveva più ragione di coesistere.

L'Istituto ricorda che l'Asdi potrà essere riconosciuto esclusivamente nei confronti dei lavoratori che hanno maturato i requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 29 ottobre 2015 entro il 1° gennaio 2018Pertanto, la procedura informatica di gestione dell’ASDI è stata adeguata al fine di valutare ed istruire le domande, verificando la presenza dei requisiti di accesso all’assegno di disoccupazione maturati entro il 1° gennaio 2018. In particolare, conclude l'Inps, sarà automaticamente verificato che il requisito della completa fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI, per la sua durata massima, sia stato maturato alla data del 1° gennaio 2018. 

Come si ricorderà l'Asdi può essere riconosciuto in favore dei soggetti che versino ancora in stato di disoccupazione al termine dell'integrale fruizione della Naspi e che si trovino in una particolare condizione di bisogno economico attestata da un ISEE pari o inferiore a 5mila euro. L'accesso al sostegno è rivolto ai i lavoratori componenti di un nucleo familiare in cui è presente almeno un minore o i lavoratori che abbiano almeno un'età pari ad almeno 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Ed eroga un sostegno pari al 75% dell'ultima indennità Naspi percepita, e comunque in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale (448,52 euro) più una maggiorazione a seconda dei figli a carico (sino ad un massimo di 163,3€ al mese).

I lavoratori che concludono la Naspi dal 2018 dovranno dunque fare domanda per il reddito di inclusione e non più per l'Asdi per ottenere un ulteriore sostegno al reddito per il periodo successivo alla scadenza dell'ammortizzatore sociale. Il passaggio al ReI comporta anche alcuni cambiamenti dato che l'importo mensile per una famiglia tipo composta da tre componenti con un figlio minore a carico sarà pari a 383 euro al mese (mentre con l'Asdi si poteva ragguagliare anche una cifra superiore). Il vantaggio del REI sta però nella sua durata che può raggiungere anche i 18 mesi (contro i sei dell'Asdi) e può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi dopo un intervallo di sei mesi. Il Rei, inoltre, a differenza dell'Asdi tiene conto di diversi parametri per la valutazione della condizione di povertà del nucleo familiare: se da un lato richiede un Isee non superiore a 6mila euro (contro i 5mila euro dell'Asdi) dall'altro prende in considerazione anche di eventuali patrimoni immobiliari diversi dalla prima casa e dell'ISR cioè la componente reddituale dell'ISEE che nell'Asdi non venivano conteggiati. Senza contare che l'Asdi non poteva essere concesso ai lavoratori che avevano concluso un ammortizzatore sociale diverso dalla naspi (come ad esempio mobilità, Aspi, Mini Aspi eccetera). Il Rei da questo punto di vista è più equo in quanto non prevede alcuna limitazione al riguardo. 

Quanto al rapporto tra REI e Asdi le due misure non possono essere cumulate nel senso che la percezione dell'asdi rende impossibile contestualmente ottenere l'erogazione del REI. Nelle more di ulteriori indicazioni da parte dell'Inps appare invece possibile, al termine dell'Asdi, produrre domanda di REI al ricorrere dei relativi requisiti.

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Documenti: Messaggio inps 196/2018

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