Asdi, per i lavoratori stagionali tetto a sei mesi nell'arco di un anno

Bernardo Diaz Lunedì, 11 Aprile 2016
Il nuovo sostegno residuale contro la disoccupazione non può eccedere un tetto di sei mesi all'interno di un periodo temporale di un anno dall'ultima percezione delle Naspi.
Doppio tetto per l'Asdi. La durata del sostegno contro la disoccupazione non può eccedere i sei mesi all'interno di un arco temporale pari a 12 mesi e 24 mesi all'interno di un arco temporale di cinque anni calcolati, entrambi, dalla data di cessazione dell'ultima Naspi. Lo precisa l'Inps, tra l'altro, nella Circolare 47/2016 con la quale l'Istituto ha regolato le modalità di accesso al nuovo sostegno residuale contro la disoccupazione.

Come noto, il decreto legislativo numero 22/2015 ha introdotto, l'asdi, una provvidenza economica a carattere assistenziale che può essere conseguita dai soli lavoratori dipendenti che abbiano esaurito l'intera durata della Naspi e che si trovino, al termine della fruizione di tale sostegno, ancora in stato di disoccupazione e in uno stato di bisogno economico attestato da un Isee familiare non superiore a 5mila euro. Il sostegno spetta ai lavoratori che abbiano almeno 55 anni di età o un minore all'interno del nucleo familiare. 

Occhio però al doppio tetto. L’asdi viene erogato mensilmente per la durata massima di 6 mesi ma si dovrà fare attenzione a non superare tale limite nell'arco di un anno dall'ultima percezione della naspi e 24 mesi negli ultimi cinque anni. Il limite temporale è stato definito nell’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale del 29 ottobre 2015. In particolare i mesi di ASDI di cui il beneficiario avesse già usufruito nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI vanno sottratti ai sei di durata massima al fine di stabilire la durata effettiva dell’ASDI. E, in ogni caso, il periodo di fruizione non può essere superiore alla differenza tra 24 e i mesi già fruiti nei cinque anni precedenti il termine di fruizione della NASPI. 

Un esempio può aiutare a comprendere il funzionamento del tetto. Si pensi ad un lavoratore che ha fruito della Naspi per l’intera sua durata dal 1° settembre 2015 al 20 Gennaio 2016 e quindi, ha diritto all’ASDI dal 21 gennaio 2016 al 21 luglio 2016, per un totale di sei mesi. Il lavoratore, però, in questo periodo trova un'occupazione per un periodo di tre mesi con contratti a tempo determinato, dal 20 giugno 2016 al 12 agosto 2016, decadendo dall’ASDI, dopo un periodo di fruizione di 150 giorni. Alla fine del rapporto a tempo determinato il lavoratore fa una seconda domanda di Naspi che viene accolta dal 13 Agosto 2016 al 30 Settembre 2016 e fruita integralmente. Al termine di questo periodo avrebbe diritto, quindi, ad una nuova ASDI dal 1° Ottobre 2016 al 1° Aprile 2017 (altri sei mesi). Avendo tuttavia già fruito di una ASDI, nel corso dei dodici mesi precedenti il termine di cessazione della seconda NASpI (cioè dal 30 Settembre 2015 al 30 Settembre 2016), per la durata di 150 giorni (5 mesi) la durata effettiva della seconda ASDI sarà pari solo a 30 giorni (6 mesi - 5 mesi) dal 1° Ottobre 2016 al 30 Ottobre 2016. Il tetto, a ben vedere, interesserà in partiolare i lavoratori stagionali o coloro che accedono almeno due volte l'anno all'indennità di disoccupazione Naspi: costoro non potranno conseguire l'Asdi per più di sei mesi nell'arco di un anno. 

Si ricorda che l'Asdi è pari al 75 per cento dell'ultima Naspi conseguita se non superiore all'assegno sociale (448,07 euro). Questo importo può essere incrementato in base al numero di figli a carico sino ad un massimo di 163 euro (che porterà l'assegno a toccare poco piu' di 611 euro al mese nell'ipotesi piu' vantaggiosa). La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal termine della fruizione della Naspi. 

La corresponsione dell'assegno è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. I redditi derivanti da nuova occupazione subordinata o autonoma possono essere cumulati con il sostegno con gli stessi limiti previsti per la Naspi. 

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