Aspi 2015, l'assegno è compatibile con i redditi da lavoro

Paolo d'Amato Venerdì, 27 Marzo 2015
L'indennità di disoccupazione si può cumulare con il nuovo reddito di lavoro dipendente se non supera gli 8 mila euro annui. 

Kamsin Cumulabilità piu' ampia dei trattamenti Aspi con i redditi da lavoro. L'indennità di disoccupazione, infatti, si potrà cumulare, anche se solo in parte, con il nuovo reddito di lavoro dipendente se questo non è superiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale (cioè 8 mila euro annui). Lo ha precisato l'Inps con il messaggio 2028/2015. 

La novità deriva dalla disciplina sul riconoscimento dello status di disoccupazione di cui all'art. 4, comma 1 lett. a) del dlgs n. 181/2000. La norma, che dispone la «conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione», è stata prima abrogata dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero che ha pure introdotto l'Aspi e miniAspi) e poi reintrodotta dal dl n. 76/2013 convertito dalla legge n. 99/2013.

Pertanto oggi tale status si conserva anche in caso di rioccupazione con lavoro dipendente, a patto che non si consegua un reddito oltre gli 8mila euro annui (in caso di lavoro autonomo o collaborazione il limite di reddito è di 4.800 euro annui).

Le Ipotesi che danno luogo al cumulo dell'Aspi con i redditi da lavoro

Con la reintroduzione del requisito reddituale, spiega l'Inps, si potranno verificare le seguenti nuove ipotesi:

  • 1) rioccupazione per un periodo pari o inferiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8 mila euro: scatta la sospensione dell'Aspi (cioè fino sei mesi);
  • 2) rioccupazione per un periodo superiore a sei mesi con reddito annuo oltre 8mila euro: scatta la decadenza dall'Aspi (per perdita dello stato di disoccupazione);
  • 3) rioccupazione per un periodo inferiore, pari o superiore a sei mesi ma con reddito annuo inferiore a 8 mila euro: l'Aspi viene erogata in misura ridotta (il lavoratore, quindi, «cumula» Aspi e nuovo reddito).

In tale circostanza, però, ai fini del cumulo, il lavoratore è tenuto a comunicare all'Inps, entro un mese dall'inizio del nuovo rapporto dipendente, il reddito annuo che prevede di guadagnare. In caso di mancata comunicazione se il nuovo rapporto di lavoro è di durata pari o inferiore a sei mesi scatta la sospensione dell'Aspi; se il nuovo rapporto di lavoro è di durata superiore a sei mesi o è a tempo indeterminato scatta invece la decadenza. Inoltre l'assegno Aspi sarà ridotto di un importo pari all'80% del nuovo reddito, con conguaglio d'ufficio in sede di dichiarazione dei redditi.

Ad esempio se un lavoratore percepisce un'indennità Aspi di 800 euro al mese e trova un contratto a tempo determinato da cui ottiene un reddito mensile di 600 euro per 6 mesi manterrà il diritto all'Aspi in quanto il reddito conseguito resterà comunque al di sotto del limite di 8mila euro annui (600 x 6 = 3.600 euro annui). L'assegno Aspi, però, non sarà erogato in forma piena ma verrà ridotto di un importo pari all'80% del nuovo reddito. In pratica l'assegno Aspi risulterà pari a 320 euro al mese [800 euro - (600 x 0,80)] e potrà integrare il reddito conseguito dalle attività lavorative.

Le predette indicazioni trovano applicazione anche in relazione alla mini-Aspi, tenendo però conto dei diversi tempi di sospensione (cinque giorni e non sei mesi). La stessa disciplina regolerà, inoltre, la Naspi, il nuovo ammortizzatore universale che, a partire dagli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° maggio 2015, prenderà il posto dell'attuale Aspi e Mini-Aspi.

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