Lavoro, Bonus ZES Unica: al via l'esonero contributivo totale per il Sud

Mercoledì, 04 Febbraio 2026
Pubblicate le istruzioni operative per il nuovo incentivo alle assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Coinvolte anche Marche e Umbria. Ecco chi può richiederlo e come funziona.

Via libera dell’Inps all’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL) per le assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 10/2026 in cui spiega che per la fruizione i datori di lavoro devono presentare apposita istanza online all’Inps; una volta autorizzati, il bonus si conguaglia con i flussi Uniemens a partire dal mese di competenza febbraio 2026.   

In cosa consiste il Bonus

Si tratta del nuovo Bonus ZES Unica, l’agevolazione introdotta dal "Decreto Coesione" (dl n. 60/2024) per incentivare le assunzioni stabili nelle aree svantaggiate del Paese. Inizialmente destinato alle regioni storiche della ZES Unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), dal 20 novembre 2025 l'incentivo è stato esteso anche ai territori di Marche e Umbria.

Come per il passato per il riconoscimento del bonus conta il luogo dove viene effettivamente prestata l'attività lavorativa (sede operativa), indipendentemente dalla sede legale dell'azienda o dalla residenza del lavoratore.

I requisiti

La misura è selettiva e punta a favorire le piccole realtà produttive e i disoccupati di lungo corso. Lo sgravio, infatti, può essere fruito dai soli datori di lavoro del settore privato che occupino non più di 10 dipendenti nel mese di assunzione. L’incentivo spetta anche ai soggetti non imprenditori (es. studi professionali) e ai datori di lavoro agricoli.  Sono esclusi la Pubblica Amministrazione e il settore domestico.

L’incentivo spetta a condizione che si sia realizzata un’assunzione a tempo indeterminato (anche part-time o a scopo di somministrazione) di personale non dirigenziale tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025 di età non inferiore a 35 anni (alla data di assunzione). L’assunto, inoltre, deve risultare disoccupato da almeno 24 mesi.

Esiste una deroga importante: il bonus spetta anche se il lavoratore non è disoccupato da 24 mesi, purché venga assunto da un'azienda che "subentra" nel beneficio residuo precedentemente iniziato presso un altro datore di lavoro.

Non sono agevolabili le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine né i rapporti di apprendistato, il lavoro intermittente ed il lavoro a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Misura e durata

L’incentivo, come detto, sgrava il 100% della quota di contribuzione datoriale con esclusione dei premi INAIL nei limiti di un massimo pari a 650€ mensili (20,96€ giornalieri) senza alcun effetto sulla misura della pensione per i lavoratori (resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche). L'incentivo può essere fruito per un totale di 24 mesi dalla data di assunzione.  

La domanda

L’accesso all’incentivo è subordinato alla presentazione di un’apposita domanda telematica all’Inps da parte del datore di lavoro. L’istanza on line è reperibile sul sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - “Incentivi Decreto Coesione- Articolo 24”. Se all’esito dell’istanza l’Inps dà il disco verde il datore di lavoro potrà fruire lo sgravio tramite i flussi UNIEMENS a partire dalla competenza “febbraio 2026”. Gli arretrati relativi alle mensilità da settembre 2024 a gennaio 2026 andrà effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di febbraio 2026, marzo 2026 e aprile 2026.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Documenti: Circolare Inps 10/2026

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