Assegno Unico, Ecco cosa bisogna sapere prima di presentare la domanda

Lunedì, 21 Febbraio 2022
I chiarimenti dell'INPS in merito alle modalità di presentazione delle domande e all'accredito del beneficio. Ammessi anche i figli maggiorenni all'inoltro delle istanze in sostituzione di quella prodotta dal genitore.

La domanda di assegno unico può essere presentata anche dal figlio maggiorenne in sostituzione dei propri genitori. In tal caso però il figlio maggiorenne riceverà solo la quota di propria competenza ed il/i genitore/i richiedenti continueranno a ricevere le quote relative agli altri figli.

Lo rende noto, tra l’altro, l’INPS nella Circolare n. 23/2022 con la quale sono state diffuse le prime istruzioni attuative della misura. Vediamo dunque le principali casistiche.

Domanda

La domanda può essere presentata da uno dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale (padre o madre ancorché siano divorziati, separati o non coniugati e, pertanto, anche ove il richiedente non conviva con il minore per il quale si presenta l’istanza) e può essere erogato interamente al genitore che ne fa richiesta (se c’è l’accordo con l’altro genitore) oppure in via ripartita al 50%, inserendo anche i dati dell’altro genitore. In ogni caso il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta optando per la ripartizione al 50% della misura accedendo alla domanda con le proprie credenziali (SPID, CNS o CIE).

Se nel nucleo ci sono figli che hanno in comune un solo genitore la domanda va presentata da parte di ogni coppia di genitori.

Se si verifica una nuova nascita nel corso dell'anno occorre aggiornare la domanda e presentare una nuova DSU che recepisca la variazione del nucleo familiare.

ISEE

Come già anticipato sulle pagine di questa rivista è importante che entro il 30 giugno 2022, ancorché la domanda di AUUF sia già stata prodotta, sia presentato un ISEE valido. In assenza di ISEE, infatti, l'INPS disporrà il pagamento dell'importo minimo. Se nel 2021 ci sono state rilevanti modifiche di redditi e/o patrimoni è opportuno che la richiesta sia accompagnata dall’ISEE corrente che fotografa una situazione reddituale e patrimoniale del nucleo più vicina rispetto a quelle registrate nell’Isee ordinario. In questo modo è possibile accertare un ISEE più basso e quindi un AUUF più elevato.

Si rammenta che in presenza di minorenni si utilizza l’Isee minorenni o l’Isee corrente minorenni. Tale indicatore, è diverso dall’Isee ordinario solo se ci sono genitori non coniugati e non conviventi tra loro ed in cui il genitore non convivente non contribuisca versando un assegno di mantenimento del figlio. In tal caso il suo reddito e patrimonio rilevano nell’indicatore come «componente attratta» o «componente aggiuntiva» discostandosi dall’Isee ordinario.

Si tenga presenta, infine, che l’Isee fa riferimento alla famiglia anagrafica che risulta dallo stato di famiglia in Comune. Pertanto, se nel nucleo che convive con i figli ci sono eventuali altri componenti (es. zii, nonni, fratelli, sorelle, compagno del genitore) anche loro contano ai fini ISEE.

Figli maggiorenni

Come noto in presenza di determinati requisiti l’assegno spetta anche in favore dei maggiorenni sino a 21 anni ed anche oltre se disabili. In tal caso la domanda può essere presentata direttamente dal figlio maggiorenne sostituendosi a quella presentata dal genitore. Il figlio maggiorenne riceverà solo la quota di sua competenza.

Il diritto all’Assegno unico spetta se il maggiorenne faccia parte dello stesso nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi (quindi conviva con i genitori). Se non convive l’assegno spetta a condizione che il figlio sia fiscalmente a carico dei genitori, abbia un’età inferiore a 26 anni, non sia sposato e non abbia figli. Al tal fine sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni (per tale limite si considerano i redditi al lordo degli oneri deducibili).

Solo se mancano entrambi i genitori (orfano maggiorenne) la domanda può essere presentata direttamente dal figlio maggiorenne e non in sostituzione dei propri genitori. Quindi a prescindere dall’accertamento del requisito del carico.

Accredito

L’assegno unico può essere accreditato su un conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, Conto corrente estero area Sepa, Carta prepagata con Iban. I conti devono essere intestati al richiedente, anche se con un altro soggetto (ad esempio l’altro genitore, il nuovo compagno eccetera). Solo se il figlio è maggiorenne under 21, l’Iban deve essere intestato (o cointestato) al figlio maggiorenne, se richiede lui in prima persona la prestazione.

In caso di accredito dell’assegno su strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea Sepa, il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’Ue (Financial identification Sepa), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione.

Il pagamento dell’assegno unico in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano nei confronti del beneficiario della prestazione.

La tavola sottostante riepiloga le principali casistiche in merito alla presentazione delle domande di AUUF.

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