Dal 1° marzo 2022 è ufficialmente in vigore la riforma dell'assegno unico per i figli a carico. Il sostegno spetta a tutti i nuclei familiari con figli minori, maggiorenni sino a 21 anni e, se disabili, anche oltre il 21° anno purché a carico. Si può percepire anche in assenza di ISEE.

L'Assegno Unico

Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile, la legge n. 46/2021 ha conferito delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale. La misura è stata attuata nel decreto delegato n. 230/2021 e trova applicazione dal 1° marzo 2022.

Come si ottiene

L’accesso all’assegno unico è assicurato per ogni figlio a carico con i criteri di universalità e progressività sulla base dei seguenti principi:

  • L’ammontare è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall’ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti disincentivanti all’offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;
  • E' universale in quanto può essere fruito (in misura ridotta) anche dai nuclei familiari sprovvisti di ISEE;
  • L'assegno è compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza (RdC) e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del RdC.
  • L'assegno non è rilevante per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità (viceversa non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno, le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità);
  • È ripartito nella misura del 50% tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.

Sino a 21 anni

Per i minorenni, l'assegno è riconosciuto per ciascun figlio a carico ed è corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età. L'importo base oscilla da 175 euro a 50 euro al mese per ciascun figlio minore e da 85 euro a 25 euro per ciascun figlio maggiorenne normododato. Sono previste ulteriori maggiorazioni per le madri di età inferiore a 21 anni (20 euro); se entrambi i genitori sono titolari di redditi da lavoro (massimo 30 euro) e per i nuclei numerosi (per ciascun figlio successivo al secondo spetta un incremento da 85 a 15 euro).

Dai diciotto ai ventuno anni, sempre per i figli a carico, l'assegno è corrisposto solo in presenza di determinate condizioni (percorsi di formazione scolastica, universitaria o professionale, tirocini o percorsi lavorativi a basso reddito, disoccupazione, servizio civile universale) con la possibilità, peraltro, di corrisponderlo direttamente al figlio maggiorenne, per favorirne l'autonomia.

Figli disabili

Per quanto riguarda i figli con disabilità il dl n. 73/2022 ha equiparato ai fini della misura (per il solo 2022, salvo proroghe) i figli disabili maggiorenni ai minorenni riconoscendo una maggiorazione (fissa) da 105€ a 85€ sino al 21° anno di età. L'assegno rivolto ai figli disabili a carico viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.

Condizioni

Il conseguimento dell'assegno universale è subordinato al possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  1. sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attivita' lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  2. sia soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  3. sia residente e domiciliato in Italia;
  4. sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Domande

La misura decorre dal 1° marzo 2022. Le domande presentate entro il 30 giugno consentono di ricevere gli arretrati sin dal 1° marzo. La domanda va rinnovata ogni anno e al momento della domanda occorre avere un ISEE in corso di validità (in caso contrario l'importo viene erogato nella misura mimima, come se il nucleo avesse un ISEE maggiore di 40mila euro).

Abrogazioni

Una serie di agevolazioni e prestazioni economiche per i figli sono state assorbite dall’assegno unico. In particolare dal 1° marzo 2022 viene superato l’assegno per il nucleo familiare erogato dai comuni (art. 65 legge n. 448/1998); i trattamenti familiari in presenza di figli minori o nuclei orfanili (ANF e assegni familiari); le detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni. Viene inoltre superato il bonus bebè, il premio alla nascita e la carta famiglia. Resta in vigore, invece, il buono nido e la maternità comunale (art. 74 e 75 del dlgs n. 151/2001).

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Documenti: Dlgs n. 230/2021; Messaggio Inps 4748/2021; Faq Inps Assegno Unico; Circolare Inps 23/2022; Circolare Inps 34/2022; Messaggio Inps 1714/2022; Circolare Inps 53/2022; Messaggio Inps 2261/2022; Messaggio Inps 2537/2022; Messaggio Inps 2951/2022

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