Bonus Rosa anche in caso di trasformazione del contratto a termine

Nicola Colapinto Venerdì, 09 Aprile 2021
I chiarimenti in un documento dell'INPS. E' possibile usufruire dell'incentivo per 18 mesi anche in caso di trasformazione di un contratto a termine non agevolato.
L'incentivo per l'assunzione delle donne spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, anche se su quest'ultimo non è stata richiesta l'agevolazione. Lo precisa, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 1421/2021 con il quale l'Ente previdenziale integra le istruzioni già fornite con la circolare n. 32/2021 in merito alla riedizione dello sgravio contributivo totale prevista dalla legge n. 178/2020 a favore delle assunzioni di donne negli anni 2021/2022.

Bonus Rosa

L'agevolazione si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo nonché le Ipab e le aziende pubbliche. Spetta sulle assunzioni effettuate negli anni 2021 e 2022 a tempo indeterminato o a termine, nonché in caso di trasformazione di un rapporto da termine a tempo indeterminato.  Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro intermittente, il lavoro occasionale, i rapporti di lavoro di apprendistato nonché i rapporti di lavoro domestici. L'agevolazione consiste nello sgravio del 100% dei contributi dovuti dai datori di lavoro (fino a 6 mila euro annui) entro un limite massimo di sei mila euro annui, per la durata di 12 mesi se l'assunzione è a termine ovvero di 18 mesi se è a tempo indeterminato ovvero in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine agevolato.

Il requisito dello svantaggio

L'incentivo riguarda esclusivamente le donne definite "svantaggiate" ai sensi dell'art. 4 della legge n. 92/2012 posto che la misura si configura come una estensione di tale beneficio. Di conseguenza l'agevolazione interessa:  a) le donne con almeno 50 anni d'età e disoccupate da oltre 12 mesi;  b) le donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili a finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Ue, prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi;  c) le donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi; d) le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (ovunque residenti e occupate).

Trasformazione a maglie larghe

Con il messaggio n. 1421/2021 l'INPS spiega che il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato e che, in tali fattispecie, l'incentivo spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro. In tal caso l'accertamento del requisito di "svantaggio" va effettuato alla data di trasformazione. Se, invece, la trasformazione riguarda un contratto a termine agevolato l'incentivo spetta per 18 mesi dalla data di assunzione e l'accertamento del requisito di "svantaggio" deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Infine, l'Inps ribadisce che l'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a termine, fino al limite complessivo di 12 mesi.

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Documenti: Messaggio Inps 1421/2021

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