La questione
Nelle precedenti istruzioni l'Istituto aveva dichiarato che i modelli A1 e E101 (cioè i modelli con i quali l'Inps attesta l'applicazione della legislazione italiana in relazione ad attività svolte all'estero) non avrebbero potuto trovare applicazione per i periodi successivi al termine della fase di transizione, cioè dopo il 31 dicembre 2020. Tuttavia in base alle previsioni contenute nell’articolo 30, paragrafo 1, lett. e), punto i), e paragrafo 2, del Titolo III dell’accordo di recesso, i cittadini dell’Unione europea che esercitano un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e che, a norma del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, mantengono detta situazione fintantoché continuino a trovarsi senza soluzione di continuità nella fattispecie sopra descritta.
Proroga oltre il 2020
Di conseguenza l'Inps spiega che, qualora siano pervenute o pervengano entro il 31 dicembre 2020 richieste di rilascio del modello A1 per periodi di lavoro con data iniziale antecedente la fine del periodo di transizione e con data finale successiva al 31 dicembre 2020, le stesse dovranno essere accolte e i relativi documenti portatili A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato.
Anche per i cittadini dei Paesi terzi a cui si applicano, ai sensi del regolamento (CE) n. 859/2003, le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/1971 e n. 574/1972, potranno essere rilasciate, in presenza delle condizioni sopra descritte, certificazioni E101 con data finale successiva al 31 dicembre 2020 (art. 30, par. 1, lett. g), del Titolo III dell’accordo di recesso) fermo restando, nel caso di distacchi, il limite massimo di 12 mesi per la durata del periodo certificato. Con questa precisazione, ad esempio, un residente in Italia che svolge un'attività lavorativa di breve periodo nel Regno Unito (cd. attività marginali o non sostanziali) oppure i lavoratori distaccati in Regno Unito continueranno a risultare assicurati sotto la legislazione italiana anche successivamente al 31 dicembre 2020.
L'Inps spiega, infine, che per quanto riguarda le richieste già pervenute relativamente ai periodi successivi al 31 dicembre 2020, laddove le stesse non abbiano trovato accoglimento, procederà, previa comunicazione al richiedente, alla rettifica d’ufficio, mediante l’emissione di nuovo modello A1/E101 per la certificazione dell’intero periodo richiesto, purché non vi sia stata soluzione di continuità nella legislazione applicabile già certificata dal modello A1/E101.
Documenti: Messaggio Inps 4805/2020