I periodi lavorati in Albania possono formare oggetto di totalizzazione internazionale ai fini dell’acquisizione del diritto della pensione in Italia, se non inferiori ad un anno (52 settimane). E viceversa. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 106/2025 in cui spiega gli effetti dell’Accordo tra Italia e Albania in materia di sicurezza sociale siglato lo scorso 6 febbraio 2024, ratificato con la legge n. 29/2025 ed in vigore dal 1° luglio 2025.
Esportabilità delle prestazioni
L’Accordo, come molti altri siglati dall’Italia con altri Stati, definisce prima di tutto il campo di applicazione legato ai regimi assicurativi IVS domestici ed albanesi, le disposizioni sulla legislazione applicabile, il distacco dei lavoratori possibile entro un massimo di 24 mesi.
La convenzione fissa il principio dell’esportabilità prestazioni in denaro (es. pensioni, malattia maternità, indennità di disoccupazione, eccetera) secondo cui la titolarità di una prestazione ed il diritto a riceverne il pagamento vengono garantiti anche al beneficiario che sia residente in Albania. E viceversa.
Sono, invece, inesportabili le prestazioni non contributive finanziate completamente o parzialmente dalla fiscalità generale (es. l’assegno sociale, la pensione sociale e le prestazioni di invalidità civile).
Totalizzazione
Parte centrale dell’Accordo è la possibilità di totalizzare i periodi contributivi italiani ed albanesi al fine dell’acquisizione del diritto a pensione nei due stati purché essi non siano sovrapposti temporalmente. Ad esempio un soggetto con 38 anni di lavoro in Italia e 5 anni in Albania potrà totalizzare tali periodi al fine dell’acquisizione del diritto alla pensione anticipata in Italia.
La totalizzazione, precisa l’Inps, scatta a condizione che:
- L’assicurato possa far valere un minimo di 52 settimane;
- L’assicurato non abbia maturato il diritto a pensione secondo la legislazione nazionale senza necessità di ricorrere alla totalizzazione internazionale. In tal caso all’assicurato spetta la pensione calcolata sulla base della contribuzione domestica.
Ai fini della totalizzazione internazionale i periodi sovrapposti temporalmente si conteggiano una sola volta. Se non si possono collocare temporalmente si presume che i predetti periodi non siano sovrapposti temporalmente.
L’Accordo prevede, inoltre, la possibilità di totalizzare anche i periodi che abbiano già dato luogo a pensione in uno Stato ai fini della concessione della pensione da parte dell’altro Stato.
Ai fini della misura la pensione è calcolata secondo le consuete regole del pro rata.
Altre prestazioni
Da segnalare, inoltre, che l’Accordo sancisce la totalizzazione dei periodi assicurativi anche in relazione alle prestazioni minori cioè l’indennità di disoccupazione (Naspi), l’indennità di malattia e l’indennità di maternità.
Per quanto riguarda la disoccupazione la totalizzazione scatta a condizione che il lavoratore sia stato soggetto da ultimo, per almeno 6 mesi, all’assicurazione contro la disoccupazione in Italia. In tale ipotesi, ad esempio, l’albanese che presta lavoro in Italia può conteggiare, ai fini della maturazione delle 13 settimane necessarie per l’acquisizione del diritto alla Naspi anche i periodi di lavoro in Albania.
Idem per quanto riguarda il riconoscimento delle prestazioni economiche relative alla malattia, tubercolosi e maternità. I requisiti e le modalità di erogazione sono determinati in base alla legislazione dello stato in cui il soggetto è assicurato ma ai fini del perfezionamento dei requisiti assicurativi è possibile totalizzare anche i periodi, non coincidenti, compiuti nell’altro stato.
Esportabilità della Naspi
L’Accordo prevede l'esportabilità della prestazione all’assicurato che reca nell’altro Stato alla ricerca di una nuova occupazione per un periodo massimo di tre mesi ridotta del periodo in cui ha già goduto delle medesime prestazioni in tale Stato.
Documenti: Circolare Inps 106/2025