Buono nido, Rimborsi retroattivi se l'ISEE è regolarizzato dopo la domanda

Vittorio Spinelli Venerdì, 17 Luglio 2020
Le indicazioni in un documento dell'Inps. Attivata la procedura di ricalcolo e di rimborso delle rate del buono nido a favore dei genitori che regolarizzano l'ISEE successivamente alla presentazione della domanda
Al via le operazioni di conguaglio del buono nido nei confronti dei genitori che al momento della domanda avevano un ISEE difforme o con omissioni. Se il genitore provvede alla regolarizzazione l'INPS conguaglierà l'eventuale maggior importo spettante sulla base del nuovo ISEE con corresponsione anche degli arretrati. I chiarimenti li fornisce l'Inps nel messaggio numero 2839/2020 pubblicato ieri dall'ente di previdenza.

L'ISEE determina la misura del bonus

Come noto da quest'anno il valore del buono nido oscilla in funzione dell'ISEE del nucleo familiare: 3.000 euro annui per i nuclei con ISEE sino a 25mila euro; 2.500 euro annui per quelli con ISEE sino a 40mila euro; 1.500 euro annui per i nuclei con ISEE mancante o superiore a 40mila euro. Il buono viene corrisposto, previa esibizione delle rate di iscrizione ad asili nido pubblici e privati, per undici mensilità annue.

Per attivare il beneficio nella misura maggiorata (3mila o 2.500 euro annui) il richiedente deve risultare in possesso di un'attestazione ISEE valida (cioè senza omissioni e/o difformità) al momento della domanda. In caso contrario l'Istituto erogherà il contributo nella misura minima (1.500 euro annui, 136,37€ mensili) nelle more della presentazione o della regolarizzazione della DSU. A tal fine occorre distinguere: se al momento della domanda non è presente alcuna DSU, la corresponsione dell'integrazione (ove la DSU venga presentata successivamente alla domanda e attesti un ISEE non superiore a 40.000 euro) potrà essere riconosciuta solo a partire dal mese in cui viene presentata la DSU (dunque senza effetti retroattivi); se al momento della domanda l'ISEE era stato rilasciato con omissioni e/o difformità la successiva regolarizzazione consentirà di recuperare l'integrazione (eventualmente spettante per l'attestazione di un ISEE non superiore a 40.000 euro) con effetti retroattivi, dal momento della presentazione della domanda (nei limiti ovviamente della somma sostenuta per la fruizione dell'asilo).

Il rimborso

I chiarimenti dell'Inps riguardano proprio quest'ultimo caso, cioè ove il genitore abbia presentato una DSU ma l'ISEE calcolato presenti difformità/omissioni. In questa circostanza l'Istituto ha messo a punto un meccanismo automatico di rimborso in presenza di successive regolarizzazioni dell'ISEE da parte del genitore richiedente. Nello specifico per ogni domanda l'Inps controllerà l’ISEE alla data relativa all'ultimo giorno del mese precedente quello di erogazione del bonus. E se l'ISEE viene regolarizzato l'Inps adeguerà il valore della rata mensile del bonus dal mese successivo oltre alla liquidazione degli arretrati. 

Se, ad esempio, il cittadino fa domanda a marzo 2020 sulla base di una DSU presentata il 10 febbraio da cui sia generato un ISEE difforme, la rata mensile verrà pagata nell’importo minimo pari a 136,36 euro (1.500€/11). Tuttavia se nel mese di marzo il cittadino provvede a regolarizzare l’ISEE ricavando un'attestazione (ad esempio) pari a 20.000€ l'Inps provvederà da aprile a porre in pagamento l'importo maggiorato sino a 272,73€ mensili (3.000€/11) con il ricalcolo anche della precedente rata di marzo (sempre nei limiti della retta effettivamente sostenuta dal genitore). Stessa situazione avviene se il cittadino presenta nel mese di marzo sia la DSU che la domanda di bonus. In tal caso la mensilità di marzo verrà posta in pagamento nella misura minima (perchè al 29 febbraio 2020 non è trovato l'ISEE): ad aprile la domanda viene rilavorata dall'Inps che, trovando un ISEE valido alla data della domanda, ricalcolerà la rata anche con riferimento alla mensilità di marzo.

Contributo in unica soluzione

Il medesimo meccanismo di recupero viene utilizzato anche ove il bonus venga erogato nella forma del contributo annuo in un’unica soluzione, al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione destinata ai bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.

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Documenti: Messaggio Inps 2839/2020

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