Cassa Integrazione, si ritorna al quinquennio "mobile" con tetto a 24 mesi

Davide Grasso Giovedì, 01 Ottobre 2015
La durata massima dei trattamenti di cassa integrazione non potrà superare i 24 mesi in un quinquennio che non sarà piu' fisso, come accadeva prima, ma tornerà ad essere mobile.
Il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali prevista all'interno del Jobs Act passa attraverso la revisione di diversi istituti. Oltre all'estensione della cassa integrazione agli apprendisti il decreto legislativo 148/2015, in vigore dal 24 settembre, modifica profondamente anche la durata delle prestazioni di integrazione salariale durante il rapporto di lavoro.

Cigo e Cigs: Durata massima 24 mesi. Nello specifico si prevede che, per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non possa superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio (contro i 36 mesi previgenti) che torna ad essere mobile, cosi come originariamente previsto dalla disciplina dettata dalla legge 223 del 1991. Prima i 5 anni erano "fissi" (il quinquennio fisso scadeva il 10 agosto), e tale meccanismo consentiva di "ricaricare" il sussidio, alla scadenza dando luogo a possibili abusi nell'uso dello strumento. Con il decreto sugli ammortizzatori sociali, il quinquennio ritorna "mobile" (come era prima del 1996) e quindi bisognerà sempre prendere in considerazione i cinque anni precedenti.

Sempre con riguardo alla durata, va osservato che, ai fini del conteggio i periodi di integrazioni salariali fruiti prima dell'entrata in vigore del decreto non concorrono al raggiungimento del limite di durata appena indicato. Inoltre al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di sostegno al reddito che prevedano la riduzione dell'orario di Lavoro piuttosto che la sospensione dell'attività Lavorativa, il provvedimento stabilisce che, ai fini del computo della durata massima nel quinquennio, la durata dei trattamenti straordinari d'integrazione salariale concessi a seguito della stipula di un contratto di solidarietà entro il limite di 24 mesi, venga computata nella misura della metà. Secondo l'esecutivo si è inteso, anche in questo modo, inserire norme che favoriscono il ricorso a strumenti che prevedono la riduzione dell'orario di lavoro piuttosto che la sospensione dei lavoratori dal lavoro, perseguendo in tal modo l'intento di favorire la conservazione e la salvaguardia non soltanto dei posti di lavoro ma anche delle professionalità dei lavoralori che mantengono un legame più forte con l'impresa in attesa della normale ripresa produttiva.

Cigo e Cigs per le imprese industriali: tetto massimo a 30 mesi. Il provvedimento dispone inoltre per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini e le imprese industriali e artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidici, il trattamento ordinario e straordinario di integrazione salariale non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile. La ragione di una diffe­rente valutazione è probabilmente rinvenibile nella circostanza che, in questi settori, l'utilizzo del contratto di solidarietà ­ che fa­vorisce una più flessibile valutazione del tet­to­ è sostanzialmente precluso.

La misura del trattamento Cig. Non ci sono invece novità per quanto riguarda la misura del trattamento d'integrazione salariale: esso sarà d'importo pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Restano immutate le attuali modalità di quantificazione dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale.

Termini per la domanda di Cigo e Cigs. Con riferimento alle richieste di integra­zione salariale, si deve segnalare che per la Cigo la presentazione della domanda deve avvenire entro il 15° giorno dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività. Per la Cigs, invece, il termine è di 7 giorni che de­corrono dalla data di conclusione della pro­cedura sindacale o di sottoscrizione del­ l'accordo aziendale.

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