Cassa integrazione, Tempi più brevi per la presentazione delle istanze

Nicola Colapinto Giovedì, 28 Maggio 2020
L'Inps chiarisce la portata della novella introdotta dal Decreto Rilancio. La stretta sui termini riguarda i datori di lavoro che non hanno mai richiesto la cassa integrazione ordinaria o l'assegno ordinario con causale «Covid-19» per periodi di sospensione o riduzione attività tra il 23 febbraio e il 30 aprile.
La stretta sul termine per la presentazione delle domande di Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario prevista dal DL 34/2020 (entro la fine del mese successivo - anziché del quarto mese successivo - a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) interessa solo i datori di lavoro che non hanno mai richiesto la cassa integrazione ordinaria o l'assegno ordinario con causale «Covid-19» per periodi di sospensione o riduzione attività tra il 23 febbraio e il 30 aprile. Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 2183/2020 pubblicato ieri in cui anticipa alcune istruzioni sulla nuova procedura per le richieste delle integrazioni salariali introdotta dal Dl Rilancio.

La questione

I chiarimenti riguardano i termini di presentazione della domanda di CIGO e Assegno ordinario a seguito della modifica apportata dall'art. 68 del DL 34/2020 all'art. 19 del dl n. 18/2020 Cura Italia. La disposizione da ultimo richiamata, infatti, stabilito che l'istanza va presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (e non più entro la fine del quarto mese successivo). Inoltre è stata prevista una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime. In sostanza il legislatore ha ripristinato il termine ordinario per gli eventi oggettivamente non evitabili di cui all'articolo 15 del Dlgs 148/2015. Infine è stato fissato al 31 maggio il termine per la presentazione delle domande di integrazione salariale riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.

Il nuovo termine

In relazione alla questione l'Inps precisa che il nuovo termine e la relativa penalità riguardano solo i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale indicato (23 febbraio - 30 aprile 2020). In tutti gli altri casi i termini di presentazione delle istanze sarà illustrato con un’apposita circolare di prossima emanazione.

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