Cassa Integrazione anche negli studi professionali con un solo dipendente

Mercoledì, 11 Giugno 2025
Dal luglio 2024 operativo l’adeguamento del Fondo bilaterale per le attività professionali alla riforma degli ammortizzatori sociali. A decorrere dagli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie intervenute dal 9 luglio 2024 spetta la fruizione dell’assegno di integrazione anche per le aziende che occupano da uno a tre dipendenti.

Il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali provvede all’erogazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a favore dei datori di lavoro che impiegano anche solo un dipendente. Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella Circolare n. 99/2025 nella quale effettua una ricognizione delle tutele offerte dal Fondo dopo l’entrata in vigore del decreto interministeriale del 21 maggio 2024 (G.U. n. 159 del 9 luglio 2024).

L’Assegno di Integrazione Salariale

L’Inps conferma che a decorrere dagli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali ordinarie e straordinarie intervenute dal 9 luglio 2024 spetta la fruizione dell’assegno di integrazione anche per le aziende che occupano da uno a tre dipendenti (prima esclusi). La prestazione, inoltre, spetta anche agli apprendisti (ora di qualsiasi tipo) e ai lavoratori a domicilio, con la sola esclusione dei dirigenti. Per l'accesso all’Ais è richiesta un’anzianità di 30 giorni di lavoro effettivo presso l’unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione.

Conseguentemente a decorrere dal periodo di paga «luglio 2024» è venuto meno l’obbligo per i datori di lavoro con un organico sino a tre dipendenti di contribuire al Fis, il Fondo di integrazione salariale dell’Inps. L’Istituto aveva già fornito indicazioni con messaggio n. 2651/2024.

La durata

A partire dalle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa occorse dal 9 luglio 2024 la durata dell’Ais è diversificata in base all’organico aziendale. In particolare:

  • Se i datori occupano sino a quindici dipendenti la durata è pari ad un massimo di 26 settimane in un biennio mobile per causali ordinarie e straordinarie;
  • Se occupano oltre quindici dipendenti spettano sino ad un massimo di 26 settimane in un biennio mobile per le causali ordinarie;
    • 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria “crisi aziendale”;
    • 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria “riorganizzazione”, anche per realizzare processi di transizione;
    • 24 o 36 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.

La misura dell’integrazione è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate nel limite massimo di 1.392,89€ al mese nel 2024 e 1.404,03€ al mese nel 2025. All’importo non si applica la riduzione del 5,84% della legge n. 41/1986.

Come per la generalità dei trattamenti di integrazione le domande di accesso alla prestazione vanno presentate non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Pagamento

Il pagamento dell’assegno è di regola anticipato dal datore di lavoro e successivamente rimborsato dall’Inps al datore di lavoro o da quest’ultimo conguagliato tramite i flussi contributivi. Il pagamento diretto della prestazione dall’Inps ai lavoratori può essere autorizzato solo dietro espressa richiesta del datore di lavoro nei casi di insolvenza dell’azienda o per serie e documentate difficoltà finanziarie.

Finanziamento

L’Inps conferma che dalla «competenza luglio 2024» il contributo da versare (due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore) è pari:

  • allo 0,50% se occupano mediamente sino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento;
  • allo 0,80% se occupano mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti nel semestre di riferimento;
  • all’1% se occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento.

Resta fermo il contributo addizionale del 4% in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale.

Dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40%.

Rimborsi con Ticket

L’Inps spiega che per tutte le istanze presentate dal mese di luglio 2024 i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket). Il codice si ottiene dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione. 

Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.

Oltre a ciò l'Inps, al fine di razionalizzare le procedure, ha unificato i codici di esposizione degli eventi nel flusso Uniemens e i codici di conguaglio e per l’accredito della contribuzione correlata alla prestazione, nonché per il versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale contratto di solidarietà.

Documenti: Circolare Inps 99/2025

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