Si riaprono i termini per la fruizione dello sgravio contributivo per le imprese i cui periodi di cassa integrazione straordinaria per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2568/2025 in cui spiega che sulla base dei risparmi accertati dall’Istituto sulle risorse stanziate per l’annualità 2017 il Ministero del Lavoro ha ammesso le ulteriori imprese indicate nell’Allegato n.1 al messaggio, alla fruizione dell’incentivo.
Lo misura dello sgravio
Lo sgravio spetta per l'intera durata del contratto di solidarietà e vale il 35% dei contributi a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro di misura superiore al 20%. In ogni caso, lo sgravio può essere fruito al massimo per 24 mesi nel quinquennio mobile in relazione alla singola unità produttiva interessata dallo stesso accordo di solidarietà. L'effettiva misura di ciò che è possibile conguagliare è l'importo comunicato alle imprese interessate come limite «massimo» d'incentivo fruibile, fermo restando che possono essere conguagliate solo e soltanto le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle retribuzioni dei lavoratori che, mese per mese, hanno avuto un orario di lavoro ridotto in misura superiore al 20% (nel mese in cui non c'è stata questa riduzione, lo sgravio non spetta).
Conguagli entro il 16 dicembre 2025
L’Inps con Circolare n. 98/2018 aveva fornito istruzioni per la fruizione dello sgravio con riferimento alle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione i cui periodi di cassa integrazione per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2017 a valere sulle risorse stanziate per il 2017. Successivamente erano state ammesse anche le imprese i cui periodi di cassa integrazione per contratto di solidarietà si siano conclusi entro il 31 dicembre 2018 (messaggio inps n. 2732/2019). Ora l’Inps spiega che siccome sono stati accertati risparmi sullo stanziamento relativo all’anno 2017 il Ministero ha ammesso alla fruizione dello sgravio anche ulteriori imprese individuate nell’Allegato 1 del messaggio.
Nello specifico le operazioni di conguaglio dovranno avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del documento, cioè entro il 16 dicembre 2025 tramite il flusso Uniemens inserendo nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2017”; e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).
L'applicazione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 296/2006: regolarità contributiva e rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.













