Il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia Autonoma di Trento provvede all’erogazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria a favore dei datori di lavoro che impiegano anche solo un dipendente. Lo rende noto, tra l'altro, l'INPS nella Circolare n. 112/2025 nella quale effettua una ricognizione delle tutele offerte dal Fondo dopo l’entrata in vigore del decreto interministeriale del 15 novembre 2023 (G.U. n. 9 del 12 gennaio 2024) che, come noto, ha recepito le modifiche richieste dalla riforma degli ammortizzatori sociali (legge n. 234/2021). Tra le novità anche l'introduzione di una nuova prestazione destinata al sostegno dei processi di staffetta generazionale.
L’Assegno di Integrazione Salariale
La novità centrale è l’estensione della cassa integrazione alle imprese che rientrano nel perimetro di applicazione del Fondo e che impiegano un numero di dipendenti inferiore a cinque (prima escluse). Nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa decorrenti dal 12 gennaio 2024, possono fruire dell’«Asi», l’assegno di integrazione salariale, per le causali ordinarie e straordinarie.
L’Inps ricorda che sono soggette al Fondo i datori di lavoro, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori non coperti dalla CIGO, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali e che occupano almeno il 75 per cento dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
Sono destinatari delle prestazioni del Fondo anche i lavoratori a domicilio e coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, mentre sono esclusi i dirigenti. Per tutti i destinatari delle prestazioni del Fondo è richiesta un’anzianità di lavoro effettivo di almeno trenta giorni, anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro, alla data della domanda di concessione del trattamento.
La durata
A partire dalle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa occorse dal 12 gennaio 2024 la durata dell’Ais è diversificata in base all’organico aziendale. In particolare:
- Se i datori occupano sino a cinque dipendenti la durata è pari ad un massimo di 13 settimane in un biennio mobile per causali ordinarie e straordinarie. Il limite sale a 24 mesi in caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà;
- Se occupano da sei a quindici dipendenti la durata è pari ad un massimo di 26 settimane in un biennio mobile per causali ordinarie e straordinarie. Il limite sale a 24 mesi in caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà.
- Se occupano oltre i quindici dipendenti spettano:
- 52 settimane per le causali ordinarie in un biennio mobile;
- 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria “crisi aziendale”;
- 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria “riorganizzazione”, anche per realizzare processi di transizione;
- 24 o 36 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.
La misura dell’integrazione è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate nel limite massimo di 1.311,56€ al mese nel 2024 e 1.322,05€ al mese nel 2025. I predetti valori sono calcolati considerando la riduzione del 5,84% della legge n. 41/1986 applicabile al Fondo.
Pagamento
Il pagamento dell’assegno è di regola anticipato dal datore di lavoro e successivamente rimborsato dall’Inps al datore di lavoro o da quest’ultimo conguagliato tramite i flussi contributivi. Il pagamento diretto della prestazione dall’Inps ai lavoratori può essere autorizzato solo dietro espressa richiesta del datore di lavoro nei casi di insolvenza dell’azienda o per serie e documentate difficoltà finanziarie.
Finanziamento
L’Inps conferma che dal «periodo di paga gennaio 2024» il contributo da versare (due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico del lavoratore) è pari:
- allo 0,50% se occupano mediamente sino a cinque dipendenti nel semestre di riferimento;
- allo 0,80% se occupano mediamente più di 5 dipendenti e fino a 15 dipendenti nel semestre di riferimento;
- allo 0,90% se occupano mediamente più di 15 dipendenti nel semestre di riferimento.
Resta fermo il contributo addizionale del 4% in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale.
Dal 1° gennaio 2025, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, la relativa aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40% previa apposita delibera del Comitato amministratore del Fondo da assumersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Integrazione Naspi
Il Fondo eroga anche una prestazione integrativa della Naspi ai lavoratori stagionali e ai lavoratori che abbiamo compiuto 58 anni di età senza aver maturato i requisiti pensionistici.
L’integrazione spetta:
- ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata, e che alla data di cessazione del rapporto di lavoro hanno compiuto 58 anni di età. A decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI il Fondo eroga una prestazione di durata pari a un mese e di importo pari all’ultima NASpI percepita con versamento anche della contribuzione correlata;
- ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata e che hanno lavorato con la qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune per un periodo non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la domanda di accesso alla prestazione integrativa, e per i quali la durata della NASpI non supera i 4 mesi. Il Fondo eroga, a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI, una prestazione di durata pari alla differenza tra 4 mesi e la durata della NASpI e in ogni caso non superiore a un mese, e di importo pari all’ultima NASpI percepita con versamento della relativa contribuzione correlata.
Per il finanziamento della prestazione il Comitato amministratore può imporre un contributo a carico dell'ultimo datore di lavoro.
Staffetta Generazionale
Da segnalare che con l'adeguamento il Fondo prevede anche la cd. «staffetta generazionale». Tale prestazione consiste nel versamento dei contributi previdenziali nei confronti dei lavoratori che accettano la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e a cui manchino non più di tre anni dal raggiungimento dei requisiti pensionistici in cambio dell’assunzione di giovani di età non superiore a 35 anni per un periodo minimo di tre anni. Sul punto l'Inps si riserva la diffusione di ulteriori istruzioni.
Documenti: Circolare Inps 112/2025