Con il permesso di soggiorno per motivi di studio vietato lavorare per più di 20 ore settimanali

Mercoledì, 25 Maggio 2022
L’ispettorato nazionale del lavoro vieta l’interpretazione estensiva. Il limite di 20 ore settimanali non può essere superato neanche se annualmente l’attività lavorativa resta al di sotto del limite di 1.040 ore.

Agli studenti extracomunitari soggiornanti in Italia per motivi di studio è vietato lavorare per più di 20 ore settimanali ancorché annualmente non sia superato il limite delle 1.040 ore. Lo rende noto l’Inl nella nota n. 1074/2022 in risposta ad un interpello in merito alla facoltà riconosciuta dall’art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, secondo il quale «il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore».

Divieto assoluto

All’Inl è stato chiesto se la citata disposizione consenta allo studente straniero di modulare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.

La risposta è negativa. Secondo l’Inl la ratio della norma è da ricercarsi nella volontà di consentire allo studente straniero di mantenersi agli studi purché l'attività didattica/formativa resti assolutamente prevalente rispetto a quella lavorativa (circostanza che imporrebbe la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in uno per motivi di lavoro). Si tratta, spiega l’Inl, di una norma eccezionale che non consente una interpretazione estensiva «in quanto di maggior favore rispetto a quella prevista ordinariamente per coloro che intendano fare ingresso nel territorio nazionale per finalità lavorative».

Per tale motivo, conclude l’Inl, è consentito, con il permesso di soggiorno per motivi di studio, soltanto lo svolgimento di un'attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore.

Naturalmente, qualora il titolare del permesso per motivi di studio intenda lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.

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