La riforma prevede inoltre che i periodi congedo parentale fruiti da 3 a 6 anni di vita del figlio oppure da 3 a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato sono indennizzati, entro il limite massimo complessivo tra i due genitori di 6 mesi, nella misura del 30% della retribuzione media giornaliera, a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. Anche tale estensione è limitata ai periodi di congedo fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015. I periodi di congedo parentale fruiti tra gli 8 anni ed i 12 anni di vita del bambino, oppure tra gli 8 anni ed i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, non sono in ogni caso indennizzabili.
In attesa che l'Inps renda disponibile la modalità telematica per la presentazione delle domande l'istituto comunica che i genitori che intendano avvalersi del beneficio potranno produrre la domanda cartacea (si veda allegato) per tutto il mese di luglio. La presentazione delle domande cartacee, per i genitori interessati da questa modalità, è consentita per il solo mese di luglio 2015. Con apposito messaggio pubblicato su Internet si darà notizia dell’aggiornamento della procedura di presentazione della domanda on line. A seguito dell’aggiornamento della procedura non sarà più possibile utilizzare il predetto modello cartaceo.