Contratto di espansione
La questione riguarda l'applicazione del contratto di espansione recentemente introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2019 e 2020 in favore delle imprese con un organico complessivamente superiore a 1.000 unità che necessitano di agevolare i processi di ricambio generazionale. A queste imprese il legislatore ha riconosciuto la possibilità, in cambio dell'assunzione di giovani, di ridurre o sospendere l'orario di lavoro accedendo ad un intervento straordinario di integrazione salariale in deroga e/o di incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro con il riconoscimento al lavoratore di un'indennità commisurata alla pensione maturata al momento della cessazione del rapporto sino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata per un massimo di cinque anni.
Tale prestazione consiste in una indennità mensile — erogata dal datore di lavoro - eventualmente integrata dall'indennità NASpI commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. A copertura di tale nuovo beneficio, posto il carattere sperimentale dello stesso, il legislatore ha individuato espressamente il limite di spesa, riferito alla Naspi, entro cui è possibile procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo.
Ebbene ad integrazione delle indicazioni già fornite nella Circolare numero 16/2019 il Dicastero precisa che se l'indennita' può essere riconosciuta anche alle imprese che non ricadono nel perimetro di concessione della Cigs per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti o in corso di costituzione senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi, lo stesso non può dirsi per la prestazione di integrazione salariale per le riduzioni orarie posto che non sono stati previsti stanziamenti di risorse.
Il Ministero spiega, pertanto, che la concessione di questa misura è espressamente riferita alle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS tanto che il trattamento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto per un periodo in deroga al periodo massimo disposto agli articoli 4 e 22 del D.lgs n. 148/2015. Inoltre aAnche relativamente alle modalità e termini per la procedura di consultazione finalizzata alla sottoscrizione dell'accordo governativo, necessario per la stipula del contratto di espansione, è richiamato l'articolo 24 del Dlgs 148/2015 riferito alle imprese rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione.