Contratto di rioccupazione, Dal 15 Settembre via libera alle domande di esonero

Valerio Damiani Venerdì, 10 Settembre 2021
Diffuse dall'INPS le istruzioni per presentare la domanda. Disco verde allo sgravio contributivo di sei mesi per i rapporti instaurati dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

Via libera dal 15 settembre alle richieste per lo sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro che optino per il contratto di rioccupazione. Gli interessati dovranno compilare il modulo di istanza online "RIOC" disponibile nel portale delle agevolazioni dell'INPS (ex “DiResCo”). Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3050/2021 pubblicato ieri.

Contratto di rioccupazione

La misura, introdotta in via eccezionale dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 dall'articolo 41 del dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021, prevede sei mesi di esonero contributivo (ovvero uno sgravio del 100% sulla contribuzione previdenziale) per le assunzioni a tempo indeterminato di persone disoccupate con esclusione del settore agricolo e domestico). L'Inps ha fornito istruzioni con la Circolare n. 115/2021 agli inizi di agosto. 

Per poter usufruire dell'agevolazione, occorre definire con il lavoratore un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. L'esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (quindi massimo 500 euro mensili).

Domande al via

Dal 15 settembre i datori di lavoro possono presentare domanda di ammissione all'esonero tramite il modulo di istanza on-lineRIOC” disponibile nel portale agevolazioni dell'INPS previa autenticazione.

Nella domanda occorre indicare:

  • il lavoratore nei confronti del quale è intervenuta l’assunzione a tempo indeterminato con contratto di rioccupazione;
  • codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto a tempo indeterminato instaurato;
  • importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
  • indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
  • misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L'Inps verificherà la presenza dei requisiti di legge e della capienza della risorse stanziate ed autorizzerà il datore alla fruizione dell'esonero.

Flussi Uniemens

La fruizione del beneficio avviene mediante conguaglio nelle denunce contributive nei limiti della contribuzione esonerabile a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2021 esponendo i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. Nell’elemento <CodiceCausale> bisogna inserire il valore “RIOC”, avente il significato di “Esonero per assunzioni art. 41 D.L. 73/2021”.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

Documenti: Messaggio Inps 3050/2021

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