Coronavirus, La Cassa Integrazione in deroga spetta anche alle imprese fallite

Bernardo Diaz Martedì, 14 Aprile 2020
I chiarimenti in una Circolare del Ministero del Lavoro. La prestazione potrà essere riconosciuta anche ai lavoratori ancora dipendenti dall'azienda, nonostante il fallimento, sospesi dal lavoro.
La cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del Dl 18/2020 potrà essere riconosciuta anche ai lavoratori ancora dipendenti dall'azienda, nonostante il fallimento, sospesi dal lavoro. Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nella circolare numero 8/2020. Al Ministero dovranno essere, inoltre, inviate le richieste di sospensione del trattamento di CIGS ai sensi dell'articolo 20 del DL 18/2020 per ottenere la conversione dello stesso in CIGO.

Cassa Integrazione Ordinaria

I chiarimenti riguardano, in primo luogo, i criteri e le modalità di concessione degli interventi di integrazione salariale ordinaria previsti dagli articoli 19 e 20 del DL 18/2020 (Dl "Cura Italia"). A tal fine il Ministero del Lavoro spiega che è stato istituito il trattamento ordinario di integrazione salariale (causale "COVID-19 Nazionale") destinato a tutte le imprese del territorio nazionale attualmente rientranti nel perimetro della concessione della CIGO che sospendono o riducono l'attività per l'emergenza epidemiologica legata al Covid-19 per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane (più altre 13 per le aziende nella cd. "zona rossa" nell'ambito di applicazione dell'articolo 13 del DL 9/2020 ).

Le imprese che hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (ad esempio, per contratto di solidarietà, per riorganizzazione o a titolo di CIGS per aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 44 comma 11-bis, del d.lgs. n. 148/2015), possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. Per la domanda occorre presentare domanda di CIGO tramite la specifica causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS previa richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso da produrre al Ministero del Lavoro attraverso il canale di comunicazione già attivato nella piattaforma di CIGS on- line. Il Ministero, in tal caso, disporrà sia la sospensione del trattamento CIGS, sia la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale dell’originario trattamento CIGS. A tal fine il documento informa che la conversione potrà riguardare sia i trattamenti di CIGS già autorizzati che quelli in corso di istruttoria le cui sospensioni dall’orario di lavoro o riduzioni di orario siano attivati dalla data del 23 febbraio 2020 e fino alla data del 28 marzo 2020 (data di emanazione della circolare INPS n. 47/2020). Il provvedimento sarà adottato senza soluzione di continuità. A tal fine, il datore di lavoro avrà cura di indicare nell’istanza la data di decorrenza della richiesta di sospensione del trattamento di CIGS, le settimane di CIGO, che l’azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, nonché la data di riassunzione dell’originario trattamento di CIGS.

Cassa In deroga

Per quanto riguarda la Cassa In deroga (art. 22 del DL 18/2020) il documento precisa che viene riconosciuta da regioni e province autonome, per un periodo non superiore a nove settimane, a decorrere dal 23 febbraio e fino al 31 agosto ai datori di lavoro che non rientrano nell'ambito della tutela delle integrazioni salariali ordinari, dei fondi bilaterali o del FIS e a prescindere dal numero degli occupati. I datori di lavoro, pertanto, devono fare domanda direttamente all'ente territoriale di riferimento, il quale concede il trattamento con proprio provvedimento trasmesso all'Inps, a seguito del quale l'ente di previdenza autorizza il datore di lavoro e provvede al pagamento diretto della prestazione al lavoratore. Al trattamento sono ammessi anche i datori di lavoro che avendo accesso esclusivamente alla cassa integrazione guadagni straordinaria non possono accedere alla CIGO con le causali legate all'emergenza COVID e può essere riconosciuto -  in considerazione dell'eccezionale sospensione delle attività industriali e commerciali disposta allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del contagio da Covid-19 - anche a favore dei lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi.

Imprese plurilocalizzate

Qualora si faccia riferimento a unità produttive e/o operative di uno stesso datore di lavoro (rientrando nel concetto di unità produttive anche i punti vendita di una stessa azienda), localizzate in cinque o più regioni o province autonome, il trattamento Cigd è riconosciuto dal ministero per conto delle regioni o province autonome interessate. Per queste imprese, pertanto, la domanda non va prodotta alla regione, ma inoltrata in via telematica, dalla piattaforma CIGSonline, con la causale «COVID – 19 Deroga» al ministero. Le modalità di trasmissione sono due: «invio cartaceo» e/o «invio digitale». Nel caso di «invio cartaceo» va allegata la scansione della prima pagina dell'istanza e firma autografa unitamente a un documento di riconoscimento in corso di validità. Il ministero precisa che non terrà conto di domande inviate in modalità diversa e che, eventuali istanze già inviate in modalità diversa, vanno (ri)trasmesse in modalità telematica.

Le domande, istruite in base all'ordine cronologico di presentazione, devono essere corredate dall'accordo sindacale e dall'elenco nominativo dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni d'orario di lavoro, dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione (con suddivisione in base alla tipologia di orario prescelto; ad esempio: full-time, part-time) con relativo importo, dati relativi all'azienda (denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, codice fiscale, numero matricola Inps, i dati anagrafici del rappresentante legale), dati relativi alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, causale d'intervento e nominativo del referente alla domanda con indicazione di un recapito telefonico e un indirizzo e-mail (la circolare porta in allegato un modello su foglio Excel). L'accordo sindacale non è obbligatorio per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.

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Documenti: Circolare Numero 8 Ministero del Lavoro

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