COVID-19, Ecco cosa bisogna sapere per la fruizione della cassa integrazione ordinaria

Nicola Colapinto Domenica, 29 Marzo 2020
Le indicazioni in un documento dell'Inps. Istituita la nuova causale per i trattamenti ordinari previsti dal DL 18/2020. Basta la semplice richiesta dell'azienda per il pagamento diretto della prestazione da parte dell'Inps.
Cassa integrazione ordinaria sino a 22 settimane per le imprese nei territori dichiarati "Zona Rossa" in Lombardia e Veneto. Queste imprese potranno cumulare i due trattamenti di integrazione salariale previsti dal DL 9/2020 e, successivamente, dal DL 18/2020 (DL "Cura Italia") in misura rispettivamente pari a 13 e 9 settimane. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella Circolare numero 47/2020 pubblicata ieri dall'ente previdenziale a conferma delle novità in materia di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di solidarietà per l'emergenza epidemiologica legata al Covid-19 già anticipate nei giorni scorsi.

Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario

I chiarimenti riguardano, in primo luogo, i criteri e le modalità di concessione degli interventi di integrazione salariale ordinaria previsti dagli articoli 19 e 20 del DL 18/2020. A tal fine l'ente previdenziale comunica che è stata introdotta la specifica causale "COVID-19 nazionale" destinata a tutte le imprese del territorio nazionale attualmente rientranti nel perimetro della concessione della CIGO che sospendono o riducono l'attività per l'emergenza epidemiologica legata al Covid-19. Parallelamente è stata prevista una specifica causale di intervento - ai fini della concessione dell'assegno ordinario -  in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà (sono inclusi anche quelli cd. alternativi come quello dell'artigianato e della somministrazione nonchè i Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell’Alto Adige) e del FIS. In tale ultimo caso l'intervento è concesso alle imprese che occupino mediamente più di 5 dipendenti, in luogo dei 15 richiesti in via generale dall’art. 29, c. 3, del D.Lgs. 148/2015. La domanda sia della CIGO che dell'assegno ordinario può essere presentata per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane.

Conversione dei trattamenti straordinari

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione), possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta. Per la domanda occorre presentare domanda di CIGO tramite la specifica causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”, appositamente prevista in ragione dell’esigenza di monitorare distintamente i differenti limiti di spesa introdotti. La CIGO in questione sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario in corso ed è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. Pertanto, su specifica indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’azienda deve presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso.

I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà erogato dal FIS possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.

Conversione dei trattamenti ordinari

L'Inps comunica, infine, che le aziende che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO o di assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi causale, possono richiedere comunque la CIGO o l’assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’Istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti. Resta fermo che le nuove autorizzazioni con causale “COVID-19 nazionale” possono essere concesse solo per periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020, per massimo 9 settimane e non oltre il 31 agosto 2020.

Le deroghe

L'ente previdenziale conferma, inoltre, le numerose deroghe rispetto alla disciplina ordinaria. In primo luogo, l’intervento con causale “COVID-19 nazionale” non soggiace all’obbligo di pagamento del contributo addizionale e, ai fini del computo della durata, non rientra nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per l’assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale.  Inoltre, il trattamento in questione deroga sia al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall’articolo 4 del D.lgs n. 148/2015, sia al limite di 1/3 delle ore lavorabili di cui all’articolo 12, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Pertanto, possono richiedere il trattamento di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” anche le aziende che hanno già raggiunto i limiti di cui sopra. I periodi autorizzati con causale “COVID-19 nazionale” sono neutralizzati ai fini di successive richieste di CIGO e di assegno ordinario. 

Per l’accesso alle speciali prestazioni di CIGO e assegno ordinario, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è sufficiente che gli stessi siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

E' alleggerito il procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva e in base al quale l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. In tal caso, informa l'Inps, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.  Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa (per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, i quattro mesi decorrono dal 23 marzo 2020, data di pubblicazione del messaggio inps 1321/2020).

Le aziende, inoltre, non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente non è necessario allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all’articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l’elenco dei lavoratori destinatari. 

Ammesso sempre il pagamento diretto

In ordine al pagamento della prestazione ai lavoratori l'ente previdenziale comunica che è inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS. In conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Rapporti con la CIGO di cui al DL 9/2020

Le aziende che hanno unità produttive situate nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, nonché per le imprese collocate al di fuori dei predetti Comuni, ma con lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni medesimi (cfr. la circolare n. 38 del 12 marzo 2020) possono cumulare il trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario ai sensi dell’articolo 19 del decreto in esame, con causale “COVID-19 nazionale” con quelli eventualmente previsti dall’articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, utilizzando la causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020 (Cfr. Circolare Inps 38/2020). Pertanto, è possibile per le predette aziende richiedere l’integrazione salariale ordinaria e l’assegno ordinario per 13 settimane, con causale “Emergenza COVID-19 d.l.9/2020” e, per ulteriori 9 settimane, con causale “COVID-19 nazionale” per un totale complessivo di 22 settimane. A tal fine il documento informa che se i periodi delle due domande con distinte causali sono coincidenti, è necessario che i lavoratori interessati dagli interventi siano differenti, mentre se i periodi richiesti non si sovrappongono i lavoratori possono essere gli stessi.

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Documenti: Circolare Inps 47/2020

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