Via libera alle domande per le prestazioni integrative della Cassa Integrazione dei lavoratori dipendenti di aziende rientranti nel nuovo Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni. Il Fondo, infatti, erogherà oltre alla cassa integrazione (ordinaria e straordinaria) una tutela integrativa della stessa per ragguagliare l’80% della retribuzione contrattuale. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1185/2025 in cui spiega che la domanda la presenta il datore di lavoro (o l’intermediario) entro 60 giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale o, entro 60 giorni, dalla notifica del provvedimento di autorizzazione alla stessa se avvenuta successivamente a tale termine.
Il Fondo
Il Fondo è operativo dal 1° gennaio 2024 e, tra l’altro, garantisce ai lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel perimetro della Cassa Ordinaria l’assegno di integrazione salariale (AIS) sia per le causali ordinarie che straordinarie a prescindere dal numero di dipendenti compresi gli apprendisti (qualsiasi tipo) e i lavoratori a domicilio, con la sola esclusione dei dirigenti. L’Inps ha disciplinato la novella con Circolare n. 86/2024.
La misura della prestazione, come noto, è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate nel limite massimo di 1.404,03€ al mese (2025). All’importo non si applica la riduzione del 5,84% della legge n. 41/1986.
Prestazione Integrativa
In aggiunta il Fondo eroga anche una prestazione integrativa di CIGO/CIGS (per le aziende che rientrano nella disciplina della CIGO/CIGS) e AIS tale da garantire al lavoratore l’80% della retribuzione prevista dal CCNL, utile per il calcolo del TFR, applicato per l’intero periodo autorizzato. Spetta anche in caso di CIGS concessa a seguito dell’accordo di transazione occupazionale di cui all’articolo 22-ter del Dlgs n. 148/2015 (12 mesi ulteriori finalizzati al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero) oltre alle prestazioni di CIGS di cui all’articolo 22-bis del citato Dlgs n. 148/2015 (proroga dei trattamenti per le imprese con rilevanza strategica anche regionale limitatamente all’anno 2024).
Durata
La prestazione integrativa è concessa, dal 1° gennaio 2024, per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento e per la totalità dei beneficiari inseriti nell’autorizzazione della prestazione principale. A tal fine, spiega l’Inps, sono considerati i beneficiari per i quali si sono concluse positivamente le procedure di pagamento della prestazione principale.
Finanziamento
La prestazione integrativa è finanziata con un contributivo aggiuntivo, a carico del datore di lavoro, pari all’1,5% calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse dei lavoratori interessati dalla prestazione.
Tetto aziendale
Come tutte le prestazioni erogate dal Fondo l’Inps spiega che anche la prestazione integrativa di CIGO/CIGS e AIS è soggetta al cd. tetto aziendale pari al 120% della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo dal singolo datore di lavoro, fino al trimestre precedente l’inizio della prestazione tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualsiasi titolo a favore dello stesso datore di lavoro.
Tuttavia, in via transitoria, il tetto non si applica durante i primi tre anni di esistenza del Fondo. Pertanto, spiega l’Inps, le prestazioni integrative richieste fino al 31 dicembre 2026, o aventi a oggetto periodi autorizzati per la prestazione principale con decorrenza in data precedente al 1° gennaio 2027, non sono soggette al tetto fermo restando la sufficienza delle risorse finanziarie del Fondo.
Domande al Via
Ebbene l’Inps spiega che i datori di lavoro (o loro intermediari) possono presentare le istanze, in via telematica, entro sessanta giorni dal termine del periodo autorizzato per la prestazione principale, o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione della prestazione principale se avvenuta in data successiva al medesimo termine.
Per le prestazioni, già notificate, ovvero già concesse fino al 7 aprile 2025 (data di pubblicazione del messaggio), i termini di presentazione per la domanda di prestazione integrativa sono comunque neutralizzati, pertanto, saranno considerate nei termini le domande pervenute entro 60 giorni dalla predetta data.
La piattaforma
La domanda si presenta tramite la piattaforma OMNIA-IS. Una volta effettuato l’accesso, alla sezione “Fondi di solidarietà bilaterali – prestazioni facoltative ed integrative” > “Fondo di solidarietà per la filiera delle telecomunicazioni”, l’utente può selezionare una delle autorizzazioni CIGS/CIGO/AIS per le quali è possibile richiedere l’integrazione. Il sistema precompilato mostrerà all’utente la prestazione principale che potrà formare oggetto di integrazione con tutti i relativi dati (beneficiari, durata, ticket associato alla prestazione, numero autorizzazione eccetera).
Per finalizzare la domanda l’utente dovrà indicare l’importo complessivo della prestazione da erogare, tale da garantire che il trattamento complessivo da corrispondere ai beneficiari, al lordo dell’integrazione salariale, sia pari all’80% della retribuzione prevista dai contratti collettivi applicati utile per il calcolo del TFR, per l’intero periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento principale. A tale fine, la procedura propone in modalità precompilata le ore di integrazione salariale autorizzate per la prestazione principale e consente all’utente di completare la richiesta inserendo l’importo complessivo della prestazione integrativa.
Per facilitare le procedure di calcolo, l’Inps anticipa che la procedura sarà implementata con uno strumento di simulazione che, in base al numero dei beneficiari, alle retribuzioni risultanti dall’ultimo flusso Uniemens disponibile, nonché alle ore autorizzate di prestazione principale, restituisce una stima indicativa dell’importo erogabile secondo quanto previsto dal decreto istitutivo del Fondo.
Modalità di pagamento
La prestazione integrativa viene erogata con le stesse modalità di pagamento della prestazione principale (anticipo del datore di lavoro con successivo conguaglio all’Inps o pagamento diretto da parte dell’Inps). In sede di prima applicazione, tuttavia, la procedura consentirà di presentare le domande solo per le prestazioni integrative le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio. Per quelle a pagamento diretto l’Inps si riserva ulteriori istruzioni.