Covid 19, Più facile il riconoscimento dell'indennità di malattia conseguente alla quarantena

Valentino Grillo Sabato, 16 Gennaio 2021
Non occorrerà più allegare il provvedimento dell'autorità sanitaria che ha disposto la quarantena o la permanenza domiciliare fiduciaria. I chiarimenti in un documento dell'Inps che recepisce la novella contenuta nella legge di bilancio per il 2021. 
Dal 1° gennaio 2021 il lavoratore dipendente non dovrà più inoltrare all'Inps il provvedimento sanitario che ha disposto la quarantena o la permanenza domiciliare fiduciaria per ottenere il pagamento dell'indennità di malattia. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nel messaggio n. 171/2021 in cui illustra alcune novità contenute nella legge di bilancio per il 2021.

Erogazione più semplice

Sino al 31 dicembre 2020 ai fini del riconoscimento della tutela economica (cioè l'erogazione dell'indennità di malattia) prevista per la c.d. quarantena da covid-19 il lavoratore doveva produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante doveva indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica che disponeva la quarantena o la permanenza domiciliare fiduciaria. Qualora al momento del rilascio del certificato il medico non avesse le informazioni relative al provvedimento, era onere del lavoratore acquisirle direttamente presso l’operatore di sanità pubblica e comunicarle successivamente all’Inps mediante posta ordinaria o PEC.

Dal 1° gennaio 2021 l’articolo 1, comma 484, della legge n. 178/2020 ha modificato la previsione del comma 3 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020 eliminando, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Lavoratori fragili

L'articolo 1, co. 481-483 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha prorogato, inoltre, due misure già sperimentate sino allo scorso anno a favore dei cd. lavoratori fragili. Si tratta in particolare dei lavoratori dipendenti pubblici e privati: a) con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104; b) in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Dal 17 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 il legislatore ha previsto l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera con la corresponsione della relativa indennità economica e dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020
lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (cfr: messaggio inps 4157/2020). Ebbene l'articolo 1, co. 481-483 della citata legge n. 178/2020 ha prorogato entrambe le misure per il periodo temporale intercorrente tra il 1° gennaio 2021 ed il 28 febbraio 2021. Si ricorda che dall'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera deriva, per i lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell'INPS, la decurtazione ai 2/5 della normale indennità di malattia, in assenza di familiari a carico.

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Documenti: Messaggio Inps n. 171/2021

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