Malattia Settore Spettacolo, Pagamento diretto solo per i lavoratori a tempo determinato

Sabato, 09 Aprile 2022
I chiarimenti in un documento dell'Inps in cui fornisce alcune istruzioni operative per il pagamento diretto della prestazione di malattia. Per la domanda basta il certificato di malattia prodotto dal medico in modalità telematica o cartacea.

Con il messaggio n. 1568/2022 l’INPS fa seguito alle indicazioni già offerte nella circolare n.132 in merito alle novità introdotte dal Decreto Sostegni bis sulla malattia per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Le indicazioni, stavolta, riguardano la richiesta di erogazione dell’indennità con pagamento diretto per i lavoratori assunti a termine.

È stato lo stesso INPS a precisare infatti che ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro, con conseguente conguaglio dei contributi dovuti. Viceversa, per i lavoratori con contratto termine, dal momento che l’INPS è in possesso delle informazioni storiche necessarie all’erogazione della prestazione relative ai rapporti pregressi, il pagamento interviene in modalità diretta (senza quindi anticipazione da parte del datore di lavoro).

Certificato digitale o cartaceo

La prime precisazioni, volte a “ottimizzare il flusso del per il pagamento diretto della prestazione”, riguardano il certificato di malattia. Innanzitutto, si specifica che la certificazione sia dematerializzata o, in casi eccezionali in assenza di accesso telematico per la trasmissione, che cartacea, costituisce a tutti gli effetti l’istanza di prestazione. La sua redazione deve avvenire ad opera del medico curante il primo giorno dell’evento-malattia e deve essere trasmesso telematicamente all’INPS, sempre dal medico tramite il canale SAC (Sistema di Accoglienza Centrale del MEF) entro il termine di due giorni dal rilascio. Nel caso di certificato cartaceo la trasmissione deve avvenire entro lo stesso termine direttamente dal lavoratore all'Inps e al datore di lavoro.

Si ricorda che, così come illustrato al paragrafo 3 della circolare n. 147/1996, è possibile che la malattia possa decorrere dalla data dichiarata dal lavoratore – e non dalla data di rilascio della certificazione - a patto che la visita medica risulti effettuata nello stesso giorno di inizio dello stato morboso o nel giorno immediatamente successivo. In questo ultimo caso, nella certificazione rilasciata, deve essere specificato: “dichiara di essere ammalato dal…”.

A quel punto, il certificato, viene recepito dall’Istituto e abbinato alle informazioni relative alla qualifica e al settore lavorativo di appartenenza del lavoratore, presenti nelle banche dati dell’Istituto.

Modello "SR188"

Per il pagamento diretto il lavoratore, laddove i dati necessari non siano già in possesso dell'Inps, deve compilare il modello “SR188”, denominato “Modalità di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito” all’interno del quale è presente un campo libero in cui è possibile specificare l’evento di malattia a cui si fa riferimento ed indicando le modalità attraverso le quali si intende ricevere il pagamento. Al modello, può essere allegata la documentazione utile alla pratica, come per esempio il contratto di lavoro. Il modello deve essere trasmesso alla Struttura territoriale di riferimento – individuata sulla base della residenza o del domicilio abituale del lavoratore - mediante i consueti canali (posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica, ecc.).

Ove il datore non avesse correttamente compilato i flussi Uniemens valorizzando l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal> l'Inps chiederà ulteriore documentazione al lavoratore (specifico contratto di riferimento e buste paga relative all’evento di malattia).

Documenti: Messaggio Inps 1568/2022

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