COVID-19, Stop ai licenziamenti anche per inidoneità sopravvenuta

Valerio Damiani Martedì, 30 Giugno 2020
L'Ispettorato Nazionale chiarisce i contorni del divieto di licenziamento prorogato per l'emergenza epidemiologica da coronavirus sino al 17 agosto 2020. Il divieto abbraccia anche i casi in cui vige l'obbligo di repechage per il datore di lavoro.
Il divieto di licenziamento, operativo per l'emergenza coronavirus fino al 17 agosto, si applica anche all'ipotesi di recesso del datore di lavoro per inidoneità sopravvenuta alla mansione del lavoratore. Lo rende noto l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota prot. numero 298/2020 pubblicata la scorsa settimana.

Il divieto di licenziamento

I chiarimenti riguardano il divieto di licenziamento stabilito dall'articolo 46 del DL 18/2020 come modificato dall'articolo 80 del DL 34/2020. Le disposizioni da ultimo richiamate hanno inibito per cinque mesi dall'entrata in vigore del DL 18/2020, quindi sino al 17 Agosto 2020, la possibilità per il datore di lavoro di avviare le procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/1991 nonché il recesso, indipendentemente dal numero dei dipendenti, dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Sono state sospese anche le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020. La stessa norma, inoltre, consente al datore di lavoro, nel caso in cui ha operato recessi dal 23 febbraio al 17 marzo, di revocarli a patto che, contestualmente, faccia richiesta di cassa integrazione in deroga per i lavoratori interessati dai licenziamenti (poi revocati), fin dalla data in cui ha avuto efficacia il recesso.

Incluso anche l'obbligo di repechage

All'Ispettorato Nazionale del Lavoro era stato chiesto se nell'ambito del divieto di licenziamento dovesse o meno essere ricompreso anche l'ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione. Secondo l'Ispettorato, su parere concorde del ministero del lavoro, la risposta è positiva. In primo luogo, evidenzia che il Legislatore ha conferito alla norma un carattere generale, con la conseguenza che devono ritenersi ricomprese nel suo alveo tutte le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 della legge n. 604/1966). Così, anche l'ipotesi del licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione deve essere ascritta alla fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, atteso che tale inidoneità sopravvenuta impone al datore di lavoro di verificare la possibilità di ricollocare il lavoratore in attività diverse riconducibili a mansioni equivalenti o inferiori, anche attraverso un adeguamento dell'organizzazione aziendale (è il cosiddetto «obbligo di repechage»  come affermato più volte in giurisprudenza: sentenza n. 27243/2018 della Corte di cassazione; sentenza n. 13649/2019 della stessa corte di cassazione).

Pertanto, precisa l'Inl, l'obbligo di repechage, di fatto, rende il licenziamento per inidoneità sopravvenuta alla mansione una fattispecie del tutto assimilabile alle altre ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, perché la sua legittimità si basa pure sulla verifica, negativa (impossibile), della ricollocazione del lavoratore in mansioni compatibili con l'inidoneità sopravvenuta.

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