Decreto Agosto, Ecco le misure su lavoro e pensioni

Bernardo Diaz Sabato, 08 Agosto 2020
I principali contenuti del provvedimento varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Ok all'aumento delle pensioni degli invalidi civili totali.
E' stato approvato ieri sera il Decreto Agosto che contiene nuove misure a sostegno di lavoratori e imprese per contrastare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta del terzo decreto legge in pochi mesi dopo il Cura Italia (DL 18/2020) ed il Decreto Rilancio (Dl 34/2020) con all'interno una nuova proroga di gran parte delle misure già predisposte nei mesi scorsi.

Nelle maglie ci sono anche provvedimenti del tutto nuovi come la previsione di uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, con l’obiettivo di stimolare crescita e occupazione per il periodo ottobre-dicembre 2020, in attesa di una estensione sul lungo periodo. Sul fronte delle pensioni viene data esecuzione alla sentenza dello scorso giugno della Corte Costituzionale con il riconoscimento dell'incremento al milione (ex art. 38 della legge 448/2001) a favore delle pensioni agli invalidi civili al 100% a partire già dai 18 anni, come agli inabili, ai sordi e ai ciechi civili assoluti titolari di pensione. Queste categorie, in sostanza, se in possesso di precisi requisiti reddituali potranno ottenere la maggiorazione della prestazione dagli attuali 285 euro a circa 648 euro mensili, per 13 mensilità.

Cassa integrazione

Il provvedimento incide, ancora una volta, sulle integrazioni salariali da COVID-19 (CIGO, ASO, CIGD) prolungando per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti previsti per l’emergenza. Per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta.

Per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento individuali e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre, si conferma la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo. Queste disposizioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa. È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.

Sostegno al reddito

Sono previsti ulteriori 400 euro per il reddito di emergenza per le famiglie più bisognose. Vengono prorogate per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.

Vengono introdotte nuove indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si prevede un’indennità di 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi. Viene aumentata di 500 milioni di euro per il biennio 2020-21 la dotazione del Fondo nuove competenze introdotto dal “decreto rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per la formazione e per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Contributi sospesi

Viene prevista, inoltre, una ulteriore rateizzazione dei versamenti contributivi sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

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