Dimissioni, Convalida anche da remoto

Bernardo Diaz Martedì, 29 Settembre 2020
I chiarimenti in un documento dell'Ispettorato nazionale del lavoro dopo la novella apportata con la conversione in legge del decreto semplificazioni. Istruttoria da remoto anche per il rinnovo del contratto a termine in deroga assistita presso le DTL.
La procedura di convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale nei primi tre anni di vita del figlio potrà essere svolta anche da remoto, tramite un PC dotato di MS teams, partecipando ad una riunione telematica in data e ora prestabilite dai servizi ispettivi del Ministero del Lavoro. La medesima procedura, peraltro, si applica anche alle attività certificative dei rapporti di lavoro e alla procedura per il rinnovo del contratto a termine sino ad massimo di 12 mesi in deroga assista presso le direzioni territoriali del ministero del lavoro. Lo illustra l'Inl nella circolare n. 4/2020, spiegando le novità introdotte dalla legge n. 120/2020 di conversione del dl Semplificazioni n. 76/2020.

Istruttorie da remoto

L'art. 12-bis, comma 2, legge n. 120/2020, semplifica alcune procedure svolte dagli ispettorati territoriali che presuppongono la presenza fisica del richiedente. In pratica, consente di svolgere le procedure in presenza «virtuale», cioè con «strumenti di comunicazione da remoto». La norma individua due procedure dando all'Inl la possibilità d'individuarne altre: convalida risoluzione consensuale del rapporto o della richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice in gravidanza e/o dalla lavoratrice o dal lavoratore, genitori, nei primi tre anni di vita del figlio o dell'ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento (art. 55, comma 4, dlgs n. 151/2001); conferma delle dimissioni della lavoratrice presentate dal giorno delle pubblicazioni del matrimonio fino a un anno dopo la sua celebrazione (art. 35, comma 4, dlgs n. 198/2006).

Con decreto n. 56/2020, l'Inl ha individuato ulteriori procedure che possono essere svolte da remoto: l'attività conciliativa ai sensi dell’art. 410 c.p.c., degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 124/2004; le audizioni su ordinanze-ingiunzioni ai sensi dell’art. 18 della L. n. 689/1981; l'attività certificativa dei rapporti di lavoro ai sensi degli artt. 75 e ss. del d.lgs. n. 276/2003; l'istruttoria per il rinnovo sino a 12 mesi dei contratti a tempo determinato con la procedura di deroga assistita ai sensi dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 81/2015; le audizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza ad esclusione degli accertamenti concernenti profili di rilevanza penale.

Condizioni necessarie per svolgere tali procedure «da remoto», con la stessa efficacia di quelle «in presenza» sono: l'identificazione degli interessati o dei soggetti da essi delegati; l'acquisizione della loro volontà espressa. In tal caso, il verbale o provvedimento finale «si perfeziona con la sola sottoscrizione del funzionario incaricato»”. Ai fini organizzativi, l'ufficio invierà invito alla/e parte/i richiedente/i e, se già noti, al soggetto che presta eventualmente assistenza e l'applicativo da utilizzare per lo svolgimento "da remoto" è Microsoft Teams almeno sin quando non saranno disponibili nuovi applicativi. Sono previste particolari regole nello svolgimento delle procedure tra cui il divieto di effettuare registrazioni degli incontri e l'obbligo di scambiare file esclusivamente tramite email.

Il silenzio-accoglimento

L'art. 12-bis, comma 1, legge n. 120/2020, introduce il principio di «silenzio-accoglimento» per i seguenti provvedimenti: a) provvedimenti autorizzativi all’impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo (art. 4, comma 2, L. n. 977/1967); b) provvedimenti autorizzativi relativi al frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno per il personale addetto ai pubblici spettacoli (art. 15, comma 2, L. n. 370/1934); c) ogni altro provvedimento eventualmente individuato dal Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Dal 15 settembre, spiega l'Inl, questi provvedimenti si intendono rilasciati decorsi 15 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza a condizione che l'istanza contenga tutte le informazioni richieste dalla modulistica resa disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Anche se non è obbligatorio l'uso, la modulistica va tenuta a riferimento per verificare la conformità dei contenuti delle istanze presentate in forma libera. La mancata e/o errata indicazione di uno o più elementi essenziali nell'istanza, ne determina l'inefficacia ai fini del «tacito rilascio» dell'autorizzazione.

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