Dimissioni, Convalida obbligatoria per il padre lavoratore dipendente con figli sino a 3 anni

Vittorio Spinelli Lunedì, 28 Settembre 2020
I chiarimenti in una nota del Ispettorato del Lavoro. La convalida delle dimissioni prescinde dalla preventiva fruizione del congedo di paternità.
Le dimissioni del padre lavoratore dipendente sono sempre soggette a convalida a prescindere dalla preventiva fruizione del congedo di paternità se presentate durante i primi tre anni di vita del figlio. Lo precisa l'Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota prot. n. 749/2020, pubblicato l'altro giorno in risposta ad alcune richieste di chiarimenti.

La questione

Ai servizi ispettivi era stata chiesta l'interpretazione dell'art. 55, comma 4, del dlgs n. 151/2001 (T.u. maternità) in tema di convalida delle dimissioni del lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino. La norma prevede che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza e da lavoratrice e lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. Alla predetta convalida è condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.

Già in passato il Ministero aveva chiarito che non è necessaria la preventiva fruizione del congedo di paternità per poter applicare la disciplina sulla convalida delle dimissioni al lavoratore padre. Nell'interpello n. 28/2014 il Ministero aveva chiarito, infatti, che la preventiva fruizione del congedo non è richiesto dalla norma e peraltro corrisponde alla ratio della disposizione che risiede proprio nella volontà di assicurare una «tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta della lavoratrice o lavoratore».

I chiarimenti

La Sentenza della Cassazione numero 11676/2012 ha, tuttavia, rilevato una contraddizione nell’impianto normativo, oggetto di interpolazioni succedutesi nel tempo, sia in relazione all’art. 54, comma 7, sia in relazione all’art. 55, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. Infatti, in entrambi i casi la fruizione del congedo di paternità di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 si pone quale condizione rispettivamente per estendere anche al lavoratore padre il divieto di licenziamento operante nel primo anno di vita del bambino e per riconoscere le indennità previste in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento.

Proprio per risolvere queste antinomie la Corte propone una lettura costituzionalmente orientata delle norme attraverso “una interpretazione aderente al principio di uguaglianza e alle esigenze di solidarietà sociale” tenendo conto “della preventiva conoscenza dello stato che giustifica le tutele previste in favore anche del lavoratore padre”.

In definitiva, ciò che serve per la convalida delle dimissioni, è che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore, anche se in ragione di pregresse comunicazioni trasmesse per finalità diverse dalla fruizione del congedo. Pertanto, l'Inl ritiene che la convalida delle dimissioni vada sempre effettuata, a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità avendo cura, in tale caso, di verbalizzare una dichiarazione del lavoratore secondo cui il datore di lavoro è a conoscenza della propria situazione familiare anche in virtù di comunicazioni o richieste di diverso tenore.

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