Fondo Settoriale Credito, Nuovi limiti per l'Assegno ordinario e le prestazioni emergenziali

Valerio Damiani Sabato, 11 Agosto 2018
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Sia per l'assegno ordinario che per l'assegno emergenziale ci sarà un tetto di risorse disponibili oltre ai vincoli di concessione già noti.
Nuovi limiti per l'accesso all'assegno ordinario ed emergenziale erogato dal fondo settoriale del settore del credito. Lo comunica l'Inps con il messaggio numero 3157 del 10 Agosto 2018. Con la delibera n. 16 del 20 aprile 2018, parzialmente rettificata dalla delibera n. 22 del 27 giugno 2018, il Comitato amministratore del Fondo in oggetto, in conformità al quadro normativo vigente ed in forza dei poteri riconosciutigli dall’articolo 4 del D.I. n. 83486/2014, ha introdotto dei limiti di utilizzo delle risorse del Fondo, per i casi di accesso alle prestazioni di assegno ordinario ed emergenziale a favore dei lavoratori del settore bancario.

Assegno ordinario

A partire dalle domande di accesso alla prestazione di assegno ordinario presentate a decorrere dal 21 aprile 2018 l’intervento del Fondo sarà determinato, per ciascuna azienda/gruppo, in misura non superiore al 18% delle risorse complessive disponibili alla data del 19 marzo 2018 (quantificate in € 45.869.577,45), per le aziende/gruppi bancari fino a 25.000 dipendenti (pari a € 8.256.524), ovvero al 26%, per le aziende/gruppi bancari con oltre 25.000 dipendenti (pari a € 11.926.090).  Restano fermi i limiti di cui all’articolo 9, comma 4, del D.I. 83486/2014, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.I n. 99789/2017 che, come noto, prevede un tetto all'intervento, per ciascun trimestre di riferimento, pare a due volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda o dal complesso delle società del gruppo cui l'azienda appartiene nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni gia' deliberate. Come noto l'assegno ordinario consiste in un trattamento di integrazione salariale nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile.

Il computo del suddetto limite dovrà effettuarsi, per ciascuna azienda/gruppo, in relazione alla parte eccedente l’ammontare dei contributi ordinari versati e al netto delle somme già utilizzate per soddisfare le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2. 

Prestazioni emergenziali

Per le domande di accesso alla “sezione emergenziale”, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), del D.I. n. 83486/2014, la delibera sopra citata ha, altresì, previsto che il Fondo intervenga complessivamente, per ciascun datore di lavoro, nel limite di € 3.546.037,24, da computarsi in relazione alla sola quota a carico del Fondo. La sezione emergenziale del Fondo, come noto, provvede: a) all'erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria ad integrazione della Naspi; b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell'Unione europea. 

Nella medesima delibera il Comitato amministratore del Fondo ha inoltre definito un ordine di priorità nelle deliberazioni degli interventi del Fondo, stabilendo che le domande di finanziamento della prestazione di cui all’articolo 5, comma 1 (programmi formativi), hanno la precedenza rispetto alle domande di accesso alle altre prestazioni del Fondo di solidarietà.

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Documenti: Messaggio inps 3157/2018

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