Gestione Separata, La malattia sospende il versamento dei contributi

Davide Grasso Sabato, 12 Maggio 2018
La novità è frutto della legge sul lavoro autonomo. Se la malattia dura più di 60 giorni gli iscritti alla gestione separata possono sospendere per due anni il pagamento dei contributi alla gestione separata Inps.
Gli iscritti alla gestione separata dell'Inps in malattia da più di 60 giorni possono sospendere il pagamento dei contributi sino ad un massimo di due anni. Lo spiega l'Inps nella circolare numero 69/2018 pubblicata ieri a chiarimento della novella apportata dal legislatore con l'approvazione della legge sul lavoro autonomo (articolo 14 della legge 81/2017) in vigore dal 14 giugno 2017.

La disposizione da ultimo richiamata ha introdotto una serie di misure a tutela delle attività professionali e, in particolare, dei rapporti di lavoro autonomo svolti in modo continuativo, durante i quali è possibile l’insorgere di eventi che non permettono la normale attività lavorativa. In particolare, nel caso di malattia o d’infortunio di gravità tale da impedire di svolgere l’attività lavorativa per oltre 60 giorni, è data facoltà di sospendere il pagamento dei contributi.  Lo stop opera per tutta la durata della malattia o dell’infortunio, entro un massimo di due anni.

Al termine, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e premi dovuti durante il periodo di sospensione in unica soluzione oppure in forma dilazionata, in numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione (se la sospensione è durata 12 mesi la dilazione potrà avvenire in 36 mesi se la sospensione è di 24 mesi pari a due anni, la dilazione sarà pari a 72 mesi). La dilazione va richiesta all’Inps e comporterà però il pagamento degli interessi legali. La sospensione, precisa l’Inps, interessa sia i titolari di partita Iva che i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata del'Inps.

Istruzioni operative
Per avvalersi della facoltà di sospensione, l’Inps detta distinte istruzioni operative in relazione al soggetto su cui ricade l’obbligo di contribuzione, ossia: al professionista, se titolare di partita Iva o associato; al committente, se il rapporto è una co.co.co con obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo.

Ebbene nel primo caso il professionista dovrà: 1) indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa; 2) sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione); 3) presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale; 4) effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.

Se trattasi di collaboratore l'operazione dovrà essere effettuata dal committente. Costui potrà sospendere il versamento contributivo (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente) nel flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1. Alla fine del periodo di sospensione il committente dovrà effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.



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Documenti: Circolare Inps 69/2018

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