La disposizione da ultimo richiamata ha introdotto una serie di misure a tutela delle attività professionali e, in particolare, dei rapporti di lavoro autonomo svolti in modo continuativo, durante i quali è possibile l’insorgere di eventi che non permettono la normale attività lavorativa. In particolare, nel caso di malattia o d’infortunio di gravità tale da impedire di svolgere l’attività lavorativa per oltre 60 giorni, è data facoltà di sospendere il pagamento dei contributi. Lo stop opera per tutta la durata della malattia o dell’infortunio, entro un massimo di due anni.
Al termine, il lavoratore è tenuto a versare i contributi e premi dovuti durante il periodo di sospensione in unica soluzione oppure in forma dilazionata, in numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione (se la sospensione è durata 12 mesi la dilazione potrà avvenire in 36 mesi se la sospensione è di 24 mesi pari a due anni, la dilazione sarà pari a 72 mesi). La dilazione va richiesta all’Inps e comporterà però il pagamento degli interessi legali. La sospensione, precisa l’Inps, interessa sia i titolari di partita Iva che i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata del'Inps.
Istruzioni operative
Per avvalersi della facoltà di sospensione, l’Inps detta distinte istruzioni operative in relazione al soggetto su cui ricade l’obbligo di contribuzione, ossia: al professionista, se titolare di partita Iva o associato; al committente, se il rapporto è una co.co.co con obbligo di rivalsa sul prestatore di 1/3 del contributo.
Ebbene nel primo caso il professionista dovrà: 1) indicare nel quadro RR, sez. II, l’importo della contribuzione sospesa; 2) sospendere il versamento della contribuzione dovuta (saldo e/o acconto dovuto nel periodo di sospensione); 3) presentare all’Istituto una richiesta di sospensione tramite il Cassetto previdenziale liberi professionisti Gestione separata - Comunicazione bidirezionale; 4) effettuare il versamento in unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
Se trattasi di collaboratore l'operazione dovrà essere effettuata dal committente. Costui potrà sospendere il versamento contributivo (1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico dell’azienda committente) nel flusso UniEmens del prestatore interessato indicando il codice di sospensione S1. Alla fine del periodo di sospensione il committente dovrà effettuare il versamento in un’unica soluzione o richiedere la rateazione degli importi sospesi (con aggravio degli interessi legali) al termine del periodo di sospensione e comunque trascorsi due anni dall’inizio dell’evento.
Documenti: Circolare Inps 69/2018