Dietrofront dell’Inps sulla possibilità per i pensionati che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente di percepire l’indennità di malattia. A questi lavoratori, infatti, spetta l’indennità se prevista dal settore di appartenenza del lavoratore e della relativa qualifica. La pensione, in altri termini, non incide sulla possibilità di cumulo perché la legge non prevede alcuna deroga per il datore di lavoro nel versamento della relativa contribuzione. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 57/2025 con la quale rivede le indicazioni fornite in un primo tempo con Circolare n. 95-bis del 6 settembre 2006.
I chiarimenti
Originariamente l’Inps aveva negato il diritto all’indennità per gli eventi morbosi che iniziano dopo la cessazione del rapporto di lavoro includendo anche ai pensionati che avevano avviato un nuovo lavoro. La posizione era motivata in base alla funzione compensativa della prestazione: siccome copre il mancato guadagno, può riguardare solo chi non gode di erogazione diverse tra cui la titolarità di un trattamento di quiescenza. In passato, peraltro, c’erano limiti più stringenti alla possibilità per i pensionati di avviare una nuova attività lavorativa.
Il dietrofront
Con la Circolare n. 56/2025 l’Istituto rivaluta la posizione in considerazione del fatto che il datore di lavoro versa comunque i contributi per la malattia se prevista dal settore di appartenenza e dalla qualifica del lavoratore. Non c’è, in altri, termini alcuna deroga per i lavoratori dipendenti già titolari di un trattamento pensionistico. La normativa, peraltro, consente ora espressamente ai pensionati di assumere un rapporto di lavoro dipendente assumendo lo status di pensionato lavoratore.
In considerazione di ciò l’Inps spiega che è possibile cumulare l’indennità di malattia, nei casi in cui sia normativamente prevista, con la pensione. Infatti, sempre tenendo presente la funzione dell’indennità di malattia di compensare la perdita di guadagno, è evidente che il suddetto riconoscimento ha lo scopo di tutelare il lavoratore che, trovandosi in malattia - pur continuando a percepire il trattamento pensionistico - perde la fonte di reddito aggiuntiva connessa alla nuova attività lavorativa.
L’unica eccezione riguarda i casi di incumulabilità della pensione con redditi da lavoro. Non potendo sussistere un rapporto di lavoro non può sorgere neanche il diritto all’indennità di malattia. In questa situazione versano, in particolare, i titolari di pensioni di inabilità di cui alla legge n. 222/1984 e della legge n. 335/1995. In tal caso, peraltro, lo svolgimento di un’attività lavorativa farebbe perdere lo status di pensionato con la conseguenza che la prestazione pensionistica sarebbe revocata.
Gestione separata
Le cose vanno diversamente, invece, per i lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps. Nei loro confronti, infatti, la legge prevede espressamente che la tutela previdenziale della malattia/degenza ospedaliera non sia erogabile ai soggetti titolari di un trattamento pensionistico (e di riflesso, tuttavia, non chiede il versamento della relativa contribuzione).
Documenti: Circolare Inps 57/2025