Al via i Risarcimenti agli eredi delle vittime dell'amianto nei Porti

Bernardo Diaz Venerdì, 16 Febbraio 2018
Le domande dovranno essere prodotte all'Inail entro il 28 Febbraio. Ammessi gli eredi di lavoratori portuali, deceduti  a causa di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto.
Via libera ai risarcimenti agli eredi di vittime dell’amianto per lavori portuali per l’anno 2018. Gli eredi di lavoratori portuali, deceduti  a causa di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, possono far domanda di riconoscimento delle prestazioni previste dall’apposito Fondo ministeriale fino al 28 febbraio prossimo. Lo comunica l’Inail nella circolare n. 8 del 12 febbraio precisando che la legge di Bilancio 2018, al comma 188, ha previsto quale titolo legittimante il riconoscimento delle prestazioni anche il “verbale di conciliazione giudiziale”.   

La prestazione è stata introdotta dalla legge n. 208/2015 (legge Stabilità 2016) per il triennio 2016/2018, nel limite di 10 milioni di euro annui. Scopo della prestazione è risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale, giudizialmente accertato, agli eredi di vittime dell’amianto per attività svolte nei porti italiani (scarico, trasbordo, deposito, movimento di merci ecc.). Per il diritto alla prestazione, non è necessario che la vittima fosse assicurata all’Inail e serve fare domanda, da ciascuno degli eredi, da inviare tramite Pec o raccomandata a/r alla sede centrale Inail.

Pertanto, hanno diritto  gli eredi, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. La domanda deve essere presentata da ciascuno dei soggetti beneficiari entro il 28 febbraio 2018, con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2017.

L’Inail sottolinea l’importanza  del rispetto del termine del 28 febbraio per la presentazione delle richieste, tenuto conto che il Fondo ministeriale opera soltanto per il triennio 2016-2018 e precisa inoltre che alla richiesta dovrà essere allegata la sentenza o il verbale di  conciliazione giudiziale, a seconda del titolo esecutivo dal quale risultino l’avente diritto alla prestazione e la somma dovuta. 

L’importo della prestazione sarà stabilito dall’Inail con determinazione presidenziale, in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, rispettando il limite di spesa di 10 milioni di euro, stanziati per il 2018.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: La Circolare Inail 8/2018

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati