Indennizzi COVID-19, Ok alla liquidazione del bonus da 2.400 euro

Bernardo Diaz Domenica, 11 Aprile 2021
I chiarimenti in un documento dell'Ente di Previdenza. Pagamenti disposti d'ufficio alle categorie che già avevano ricevuto gli indennizzi da 1.000 euro alla fine dello scorso anno. Per gli altri domande entro il 30 Aprile.
Via libera al pagamento dell'indennizzo covid-19 da 2.400 euro a favore delle categorie che già ne avevano beneficiato a novembre e/o a dicembre 2020. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 1452/2021 in cui spiega che la liquidazione una tantum è avvenuta d'ufficio.

L'articolo 10, comma 1, del dl n. 41/2021 (c.d. decreto Sostegni), ha previsto l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore delle seguenti categorie di lavoratori: stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi occasionali; lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;  lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo. Il beneficio è riconosciuto automaticamente dall'INPS alle categorie già beneficiarie dell'indennità onnicomprensiva da 1.000€ erogata a novembre e/o a dicembre 2020 con il cd. decreto ristori (articolo 15 e 15-bis del dl n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020; cfr: Circ. INPS 146/2020). Liquidazione che è, per l'appunto, stata appena effettuata dall'INPS.

Domande entro il 30 Aprile 2021

Si rammenta che chi non ha usufruito dei citati ristori  (es. soggetti che hanno maturato i requisiti al 23 marzo 2021) può accedere all'indennizzo una tantum da 2.400 euro previa presentazione di apposita istanza all'INPS, online oppure tramite l'assistenza di un patronato, entro il 30 aprile 2021. Si rammenta che dovranno presentare la domanda anche le due nuove categorie incluse proprio dal citato dl n. 41/2021: a) i lavoratori in somministrazione presso aziende utilizzatrici appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai precedenti decreti emergenziali, e; b) i lavoratori dello spettacolo con almeno 30 giornate di contribuzione tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore a 75mila euro. Questa platea è nuova rispetto ai precedenti criteri che, invece, prevedevano un requisito reddituale non superiore a 50mila euro.

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