Il decreto nello specifico prevede che, per gli apprendisti occupati in imprese ammesse a entrambi i trattamenti (Cigo e Cigs), ovvero solamente alla Cigo, la tutela spettante sia quella delle integrazioni ordinarie. Se le imprese sono destinatarie della sola Cigs, i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante potranno avere accesso alle sole integrazioni salariali straordinarie, ma limitatamente al caso in cui l'intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.
Tali previsioni dovranno essere poste in collegamento con le previsioni in materia di fondi di solidarietà che prevedono tra i destinatari delle prestazioni erogate dai fondi anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria).
In ragione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, il decreto stabilisce altresì che alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato sia prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Contestualmente, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, agli apprendisti saranno estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui sono destinatari.
Per quanto riguarda la durata si prevede che i trattamenti di integrazione salariale (ordinari e straordinari) non possano superare per ciascuna unità produttiva il massimo di 24 mesi (erano 36) in un quinquennio mobile. Si apprezza il ritorno al criterio del l'arco temporale mobile (già previsto dalla legge 223/1991), che era stato superato attra verso l'introduzione di un periodo fisso decorrente dall'agosto 1990.