Jobs Act, Cassa Integrazione estesa anche agli apprendisti

Davide Grasso Sabato, 20 Giugno 2015
Il Governo, per la prima volta, apre le porte della cassa in­tegrazione all'apprendistato alla sola tipologia professionalizzante­ finora in­ teressato solamente da provvedimenti in de­roga.
Il decreto sul riordino della cassa integrazione, attuativo del Jobs Act, provvede ad ampliare l'ambito di applicazione soggettivo della normativa in materia di integrazione salariale, annoverando tra i destinatari di tali trattamenti anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Tale categoria di soggetti, tutelati in costanza di rapporto di lavoro ai sensi della normativa vigente soltanto dallo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga, potranno essere quindi destinatari dei trattamenti di integrazione salariale. 

Il decreto nello specifico prevede che, per gli apprendi­sti occupati in imprese ammesse a entrambi i trattamenti (Cigo e Cigs), ovvero solamente alla Cigo, la tutela spettante sia quella delle integrazioni ordinarie. Se le imprese sono de­stinatarie della sola Cigs, i lavoratori con con­tratto di apprendistato professionalizzante potranno avere accesso alle sole integrazioni salariali straordinarie, ma limitatamente al caso in cui l'intervento sia stato richiesto per la causale di crisi aziendale.

Tali previsioni dovranno essere poste in collegamento con le previsioni in materia di fondi di solidarietà che prevedono tra i destinatari delle prestazioni erogate dai fondi anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale (ordinaria o straordinaria).

In ragione della finalità anche formativa del contratto di apprendistato, il decreto stabilisce altresì che alla ripresa dell'attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il periodo di apprendistato sia prolungato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. Contestualmente, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, agli apprendisti saranno estesi gli obblighi contributivi previsti per le integrazioni salariali di cui sono destinatari.

Per quanto riguarda la durata si prevede che i trattamenti di integrazione salariale (ordinari e straordinari) non possano supe­rare ­per ciascuna unità produttiva­ il massi­mo di 24 mesi (erano 36) in un quinquennio mobile. Si apprezza il ritorno al criterio del­ l'arco temporale mobile (già previsto dalla legge 223/1991), che era stato superato attra­ verso l'introduzione di un periodo fisso de­corrente dall'agosto 1990.

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sto che i trattamenti di integrazione salariale
(ordinari e straordinari) non possano supe­
rare ­per ciascuna unità produttiva­ il massi­
mo di 24 mesi (erano 36) in un quinquennio
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l'arco temporale mobile (già previsto dalla
legge 223/1991), che era stato superato attra­
verso l'introduzione di un periodo fisso de­
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