La Consulta boccia i criteri per calcolare l'indennizzo nei licenziamenti illegittimi. Ecco cosa cambia

Valerio Damiani Giovedì, 27 Settembre 2018
La Corte Costituzionale ha dichiarato ieri la parziale incostituzionalità della norma che lega l'importo dell'indennizzo all'anzianità maturata presso l'azienda da parte dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015.
La Consulta boccia l'indennizzo graduato in base all'anzianità di servizio in caso di licenziamento ingiustificato. Il Giudice delle Leggi ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul cd. contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte in cui determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. Il passaggio incriminato -  che peraltro non è stato alterato nella sua forma sostanziale dal recente decreto legge n.87/2018, cosiddetto “Decreto dignità” - è quello che lega il risarcimento per il licenziamento illegittimo ad un'indennità crescente in ragione dell'anzianità di servizio del lavoratore.

Il quadro degli indennizzi

Il Dlgs 23/2015 ha previsto, per tutti gli assunti a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015, l'attribuzione al lavoratore ingiustamente licenziato di un'indennità economica pari a 2 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio con una misura minima di 4 mesi ad un massimo di 24 mesi. L'intervento legislativo del 2015 ha ribaltato, in pratica, la regola dell'obbligo della riassunzione in servizio per le imprese dimensionate al di sopra dei 15 addetti stabilendo che la sanzione per il licenziamento illegittimo è sempre l'indennizzo economico salvo i casi più gravi che restano sanzionabili con la reintegra sul posto di lavoro (è il caso del licenziamento discriminatorio, di quello comminato durante gravidanza o matrimonio, oppure per quelli disciplinari se viene accertata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale). L'impianto sopra descritto è stato confermato anche all'indomani dell'intervento del decreto legge dignità (DL 87/2018) che ha solo incrementato le indennità nel tentativo di rafforzare la posizione del lavoratore. Così l'originario minimo di 4 mensilità è stato portato a 6 mesi e quello massimo da 24 a 36 mesi. 

Per gli assunti prima del 7 marzo 2015 sono rimaste, invece, le regole previste dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori come riformato dalla legge Fornero (legge 92/2012). Nelle imprese dimensionate al di sopra dei 15 dipendenti il giudice è tenuto ancora a disporre la reintegrazione del lavoratore in servizio se ritiene che il fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo risulta manifestamente insussistente oppure, nel caso dei licenziamenti disciplinari, se il fatto è punibile con una sanzione conservativa alla luce del contratto collettivo o del codice disciplinare. La novella del Jobs Act ha creato così due regimi per sanzionare i licenziamenti illegittimi con la data spartiacque del 7 marzo 2015.

Cosa cambia

Secondo i giudici però la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione e per tale ragione non può trovare spazio all'interno dell'ordinamento. La pronuncia ha effetti, pertanto, solo con riferimento agli assunti dopo il 7 marzo 2015 con il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Ed in ogni caso non altera il quadro generale del Jobs Act in quanto la decisione non vale a ripristinare la tutela reale nei casi di illegittimo licenziamento nelle aziende con più di 15 dipendenti. La conseguenza principale della decisione è che venendo meno il parametro legato all'anzianità di servizio dovrà essere il giudice a valutare per ciascuna ipotesi l'indennizzo da corrispondere fermo restando il limite massimo e minimo stabilito dalla legge per gli indennizzi. In sostanza per alcuni lavoratori l'indennizzo potrà essere superiore a quello previsto dalla legge, in altri inferiori. Sempre che il legislatore non regoli nuovamente la materia stabilendo un criterio maggiormente aderente ai dettami della Corte, che non tenga conto cioè esclusivamente dell'anzianità di servizio per la determinazione della misura dell'indennizzo.

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