Come influisce l'indennità sostitutiva del preavviso sulla pensione

Giovedì, 12 Maggio 2022
Il periodo determina l'accredito di ulteriore contribuzione utile ai fini del diritto e della misura della pensione e non pregiudica l'accesso nè alla pensione ne' alla disoccupazione.

Capita a volte che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro il datore di lavoro debba pagare l'indennità sostitutiva del preavviso. In queste circostanze molti lavoratori si trovano nel dubbio se tale periodo debba essere computato o meno ai fini della pensione e come esso incida sulla decorrenza della stessa.

Il termine di preavviso è un istituto giuslavoristico che risponde all'esigenza di dare preventiva e tempestiva comunicazione al prestatore della data di cessazione del rapporto di lavoro al fine di consentirgli di trovare una nuova occupazione. Durante questo periodo il lavoratore continua a lavorare maturando retribuzione e contribuzione utile ai fini pensionistici sino alla cessazione del rapporto di lavoro. Vi sono, tuttavia, diverse ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessa senza il rispetto del preavviso, a volte anche a seguito di accordo tra datore e lavoratore. In questi casi il datore di lavoro è tenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso in misura pari all'ultima retribuzione onnicomprensiva percepita per tutta la durata del periodo di preavviso (in genere pari ad alcuni mesi), indennità che ha natura risarcitoria.

In particolare l'indennità deve essere corrisposta:

  1. recesso da parte del datore di lavoro nel contratto a tempo indeterminato, anche se per raggiunti limiti di età del lavoratore, fatta eccezione per l’ipotesi in cui ricorre la giusta causa, ex art. 2119 del codice civile;
  2. immediato licenziamento del lavoratore dimissionario;
  3. dimissioni del lavoratore per giusta causa (articolo 2119 del c.c.);
  4. dimissioni delle lavoratrici madri, durante il periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento;
  5. morte del lavoratore. 

L'efficacia ai fini pensionistici

La corresponsione dell'indennità in questione è soggetta al versamento dei contributi previdenziali esattamente come se il lavoratore avesse continuato a lavorare dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Per tutta la durata del preavviso. In sostanza una volta chiuso il rapporto di lavoro il prestatore, oltre alla percezione dell'indennità, troverà sul proprio conto assicurativo una ulteriore copertura contributiva relativa al periodo di preavviso utile sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

I contributi relativi alla indennità sostitutiva del preavviso vanno, quindi, a coprire assicurativamente i singoli periodi cui essa si riferisce e sono parificati, a tutti gli effetti, a quelli versati in costanza di rapporto di lavoro. In questo senso vale la pena ricordare che la contribuzione derivante dal periodo di preavviso, essendo assimilata a quella da lavoro effettivo, è utile ai fini del raggiungimento dei 35 anni di anzianità necessaria per la pensione di anzianità.

La domanda di pensione durante il preavviso

A seguito di questa assimilazione in passato si è a lungo discusso in giurisprudenza ed in dottrina se durante il periodo di godimento dell'indennità di preavviso fosse o meno inibita la possibilità di produrre domanda di pensione. Ciò nella convinzione che il periodo di preavviso risultasse in una sorta di ultrattività del rapporto di lavoro sino alla scadenza del periodo di preavviso. E dato che la domanda di pensione presuppone la cessazione del rapporto di lavoro dipendente era dubbia la possibilità per il lavoratore di andare in pensione prima della scadenza di questo periodo.  Fortunatamente la giurisprudenza di legittimità ha ormai acclarato la tesi opposta nel senso che il periodo per il quale sia stata erogata l'indennità di mancato preavviso non può essere equiparato ad un periodo di attività lavorativa retribuita.

E pertanto il lavoratore può fare domanda di pensione anche prima della scadenza del preavviso. In questa ipotesi l'ulteriore contribuzione, versata dopo la decorrenza della pensione, non viene persa in quanto può essere valorizzata tramite un supplemento di pensione che, come noto, si può chiedere decorso un certo periodo dalla decorrenza della pensione principale. Inoltre da tale principio discende pure che la corresponsione dell'indennità sostitutiva durante il periodo di godimento della pensione non può determinare alcuna riduzione della stessa in funzione di quelle norme (peraltro ampiamente abrogate in questi ultimi anni dal legislatore) che vietano il cumulo della pensione con redditi da lavoro

Disoccupazione

Durante il periodo preavviso il lavoratore può fare domanda di disoccupazione indennizzata, nei casi in cui essa può essere corrisposta, essendo ormai concluso il periodo lavorativo. La prestazione inizierà a decorrere, tuttavia, solo al termine dell'indennità sostitutiva ai sensi dei quanto previsto dall'art. 73 della normativa fondamentale sulla indennità di disoccupazione, di cui al RDL n. 1827 del 1935, convertito in legge n. 1155 del 1936.

La disposizione da ultimo richiamata fissa infatti il principio secondo il quale ove all'assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l'indennità per disoccupazione è corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate.

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