Lavoro a Progetto, arriva la stretta. Ecco cosa cambia con il Jobs Act

Bernardo Diaz Lunedì, 22 Giugno 2015
Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legislativo sul riordino dei contratti ci sarà la sostanziale soppressione delle collaborazioni a progetto.
 Da questa settimana, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo sul riordino dei contratti, sparirà il lavoro a progetto. Dall'entrata in vigore del decreto, infatti, le norme che disciplinano questa tipologia contrattuale (artt 61-69 bis della Legge Biagi) verranno immediatamente abrogate. L'ultrattività dell'attuale disciplina sarà garantita "esclusivamente per la regolamentazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore" che dunque proseguiranno fino alla loro naturale scadenza anche se con una stretta a partire dal 2016.

Dal 1° gennaio 2016 scatta infatti una seconda misura che interesserà, piu' in generale, tutte le collaborazioni coordinate e continuative le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente (anche a progetto). A paritre da questa data, precisa il testo del decreto, qualora la collaborazione consista, in concreto, in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro, il rapporto sarà trasformato ope legis in rapporto di lavoro dipendente.

Per aiutare la stabilizzazione c'è però una sanatoria: a partire sempre dal 1° gennaio 2016 i datori di lavoro privati che regolarizzino tali rapporti potranno assumere con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, i soggetti già titolari (con i medesimi datori) di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto) o i soggetti titolari di partita IVA, con conseguente estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, fatti salvi gli illeciti già accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data precedente l’assunzione.

Sostanzialmente dal 1° gennaio 2016 tutto ciò che non è riconducibile al lavoro autonomo o alle collaborazioni continuative e coordinate "genuine", cioè non organizzate e dirette dal committente (che come tali restano nell'alveo del lavoro autonomo), saranno ricondotte per legge ad un rapporto di lavoro di tipo subordinato.

Chi dunque ha in corso un contratto a progetto potrà continuare a fruire dell'attuale disciplina sino al 31 dicembre 2015; se il contratto ha scadenza oltre tale data, per evitare di subire la conseguenza prevista dal decreto, ossia l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato, gli interessati dovranno o risolvere il contratto a progetto e stipulare un contratto a tempo indeterminato (con il vantaggio di poter godere dello sgravio contributivo triennale), oppure regolarizzarlo attivando la sanatoria di cui si è appena parlato. In tal caso però il datore non potrà recedere per 12 mesi, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Un vincolo non indifferente.

Le eccezioni. Il decreto prevede solo cinque eccezioni in base alle quali si potranno continuare a stipulare collaborazioni coordinate e continuative: 1) se sono disciplinate da accordi collettivi stipulati con le confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; 2) se si tratta di prestazioni intellettuali svolte da professionisti iscritti ad albi professionali; 3) se si tratta di prestazioni erogate da sindaci o componenti dei collegi o organi di controllo delle società; 4) per i lavoratori impiegati presso le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni; 5) qualora le parti certifichino la genuinità del rapporto innanzi alla Direzione territoriale del lavoro (nella quale il lavoratore dovrà farsi assistere da un sindacalista, da un avvocato o da un consulente del lavoro).

Pubbliche Amministrazioni. Una particolare deroga è concessa per le pubbliche amministrazioni. Le collaborazioni coordinate e continuative potranno continuare ad essere utilizzate nel settore pubblico, in attesa che arrivi in porto la riforma della pubblica amministrazione all'esame del Senato, sino al 31 dicembre 2016. Dal 1° gennaio 2017 saranno vietate, parimenti a quanto accade nel settore privato, quelle «continuative e con modalità organizzate dal committente».

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