Lavoro Occasionale con maglie più larghe. Ecco cosa cambia con il decreto dignità

Bruno Franzoni Martedì, 28 Agosto 2018
Le imprese del settore turistico potranno fare ricorso al contratto di prestazione occasionale a condizione di non avere alle proprie dipendenze più di otto lavoratori. Si allentano pure gli obblighi di comunicazione preventiva. 
L'entrata in vigore lo scorso 12 Agosto della legge di conversione del decreto dignità (legge 96/2018) ha apportato una serie di novità in materia di lavoro occasionale. Complessivamente l'intervento normativo ha l'obiettivo di semplificare il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale soprattutto per le imprese del settore turistico-alberghiero e per il settore agricolo intervenendo sull'articolo 54-bis del decreto legge 50/2017.   Vediamoli. 

Autocertificazione delle condizioni del prestatore

La prima novella riguarda la possibilità per i prestatori di autocertificare le condizioni che legittimano l'applicazione della normativa più favorevole riguardo al computo del massimale annuo di 5mila euro per ciascun utilizzatore. Come noto la normativa attuale impone agli utilizzatori che facciano ricorso al lavoro accessorio (sia tramite il libretto della famiglia che il contratto di prestazione occasionale), tra l'altro, il rispetto di un tetto di massimo di 5.000 euro nel corso di un anno civile inteso con riferimento alla totalità dei compensi erogati tramite lavoro accessorio. Tuttavia se le prestazioni di lavoro occasionale sono rese da soggetti in condizioni particolari (pensionati, giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito) i compensi sono computati nella misura del 75% del loro importo ai fini del raggiungimento del predetto valore.

Ebbene la prima modifica apportata dal legislatore comporta che i lavoratori dovranno autocertificare la propria condizione all’atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS (presso cui gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell'accesso all'istituto delle prestazioni occasionali, sono già obbligati a registrarsi). In passato, invece, era l'utilizzatore a dover dichiarare che il prestatore versi in una delle predette condizioni incappando in specifiche sanzioni nel caso di dichiarazione non veritiera. Similmente per quanto riguarda il settore agricolo viene previsto l’obbligo per il prestatore di autocertificare la non iscrizione, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD).

Attività Turistiche

Con un altro passaggio si stempera il divieto generale secondo il quale non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La legge 96/2018 dispone che il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori a condizione che le imprese in questione ricorrano a prestazioni rese dai soggetti per i quali si computano i compensi nella misura del 75% sopra descritti (cioè gli studenti, disoccupati e pensionati). La modifica, pertanto, amplia il regime di applicazione del contratto di prestazione occasionale rispetto al regime previgente creando un doppio regime per le sole imprese del settore turistico ed alberghiero.

10 giorni per utilizzare i voucher

Altro pacchetto di modifiche riguarda la comunicazione preventiva che l’utilizzatore deve effettuare almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione per lo svolgimento del contratto di prestazione occasionale. Nello specifico la nuova norma dispone che l'utilizzatore, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera, struttura ricettiva che opera nel settore del turismo, nonché gli enti locali, dovrà comunicare esclusivamente la data di inizio e il monte orario complessivo presunto della prestazione di lavoro occasionale la quale potrà svolgersi in un arco temporale non superiore a 10 giorni rispetto alla comunicazione preventiva all'Inps. Attualmente, invece, non è possibile dilatare lo svolgimento della prestazione di lavoro occasionale ad eccezione dell'imprenditore agricolo (per il quale lo svolgimento della prestazione deve avvenire entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva all'Inps). In conseguenza di quanto appena esposto, viene specificato che, nel settore agricolo, le quattro ore continuative di prestazione sulla cui base si comunica il compenso pattuito vanno riferite all’arco temporale così modificato, ossia di 10 giorni (anzichè i precedenti tre giorni). 

Sanzioni

Per l’imprenditore agricolo, viene esclusa l’applicazione della sanzione prevista in caso di violazione accertata di uno dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi da informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni nelle autocertificazioni rese dai prestatori da impiegare nell'attività agricola (ovvero delle condizioni di risultare disoccupati, studenti o pensionati e di non essere stati iscritti nell'anno precedente nell'elenco anagrafici dei lavoratori agricoli).

Pagamento anche tramite sportello postale

Si dispone, inoltre, che su richiesta del prestatore (espressa al momento della registrazione presso la piattaforma Inps) e in luogo delle modalità di pagamento attualmente previste (conto corrente bancario o conto domiciliato pagabile presso Poste Italiane), il pagamento del compenso al prestatore - sia per prestazioni rese nell'ambito del libretto della famiglia che tramite contratto per prestazione occasionale - può essere effettuato, decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica, per il tramite di qualsiasi sportello postale (a fronte della presentazione di apposita documentazione). Gli oneri riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.

Spese

Un ultima modifica dispone, infine, che, ferma restando la responsabilità dell’utilizzatore, ciascun utilizzatore possa versare le somme dovute per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale anche attraverso un consulente del lavoro. Inoltre, viene specificato che l'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’INPS.

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